22Gen

Canone tv in bolletta, fino al 31 gennaio per l’esonero

Ancora qualche giorno a disposizione per chi ha intenzione di richiedere l’esonero del pagamento del canone Tv tramite addebito in bolletta. I contribuenti che non possiedono un apparecchio televisivo, e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale ad uso domestico, hanno infatti tempo fino al 31 gennaio 2025 per evitare l’addebito nella fattura, presentando via web (oppure con raccomandata o Pec), l’apposita dichiarazione sostitutiva, direttamente o tramite intermediario. Per ottenere l’esonero, è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica possieda un apparecchio televisivo.

La dichiarazione sostituiva: come funziona
In particolare, gli interessati devono compilare il “quadro A” del modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, insieme alle relative istruzioni, con il quale il contribuente dichiara che in nessuna delle abitazioni dove è attiva un’utenza elettrica a suo nome è presente un apparecchio tv proprio o appartenente a un componente della sua famiglia anagrafica, nella quale rientrano le persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune.

Sempre all’interno del “quadro A”, i soggetti interessati possono inoltre certificare di non essere in possesso di un’altra tv, oltre a quella per cui è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento.

Ricordiamo che la compilazione può essere effettuata anche dagli eredi, al fine di dichiarare che nell’abitazione presso la quale è ancora attiva l’utenza elettrica temporaneamente intestata a una persona deceduta, non è presente alcun apparecchio Tv.

La dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata dai contribuenti che non sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale. Ad esempio, se nella stessa famiglia anagrafica un soggetto è titolare dell’utenza elettrica e un altro è il titolare dell’abbonamento Tv, il canone è addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica e si procederà alla voltura automatica dell’abbonamento nei confronti del titolare dell’utenza, senza la necessità di alcun adempimento a carico del vecchio abbonato.

Tempistiche e validità dell’esonero
Per ottenere l’esonero dal pagamento del canone Tv, occorre riconfermare ogni anno di non possedere la televisione, ripresentando pertanto la dichiarazione sostitutiva completa. Per determinare la validità dell’esonero, i tempi di presentazione sono i seguenti:

  • dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo, l’esonero è valido per l’intero anno successivo
  • dal 1° febbraio al 30 giugno, l’esonero è valido solamente per il secondo semestre dello stesso anno.

Quindi se la dichiarazione è trasmessa entro il 31 gennaio, l’esonero sarà valido per tutto il 2025, mentre chi la presenterà dal 1° febbraio e fino al prossimo 30 giugno lo vedrà riconosciuto sul secondo semestre dell’anno.

Inoltre, i contribuenti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale (senza averne altre dello stesso tipo nel medesimo anno), devono inviare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione della Tv entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura, per vedere riconosciuto l’esonero fin da tale data.

Come inviare la richiesta
La dichiarazione va presentata direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede, tramite:

  • l’apposita applicazione web
  • intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera)
  • posta elettronica certifica (Pec), purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta con firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 n. 82/2005 (Cad). La dovrà essere inviata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
  • raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino, allegando un documento di riconoscimento valido.

Se l’addebito è già a carico di un familiare
Per completezza, si ricorda che è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva anche nel caso in cui si è titolari di utenza elettrica di tipo residenziale e il canone è già stato addebitato ad un altro componente della famiglia anagrafica. Occorre infatti comunicare all’Agenzia il codice fiscale di chi già paga il canone e la data dalla quale decorre lo stato di appartenenza. In questo caso va compilato il quadro B della dichiarazione, che può essere presentata in qualunque momento dell’anno e non va ripresentata se non cambiano i presupposti.

Nella compilazione del quadro B è importante indicare da quando si fa parte della stessa famiglia anagrafica. La data di questo presupposto, infatti, produce effetti sulla determinazione del canone. In particolare

  • se la data di inizio di appartenenza alla famiglia anagrafica decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione il canone non è dovuto per l’intero anno
  • se decorre dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione il canone è dovuto per il primo semestre e non è dovuto a partire dal secondo semestre
  • se il presupposto decorre dal 2 luglio dell’anno di presentazione al 1°gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di presentazione e non è dovuto per l’anno successivo
  • se, infine, si fa parte della stessa famiglia anagrafica già prima del 1° gennaio dell’anno di presentazione è possibile indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dello stesso anno.

In caso di cambiamenti in corso d’anno
Può capitare, infine, che le condizioni dichiarate in precedenza possano cambiare. Ad esempio, viene acquistato un nuovo apparecchio televisivo nel corso dell’anno, oppure viene meno la situazione di appartenenza alla medesima famiglia anagrafica precedentemente dichiarata.

In tali casi, queste modifiche vanno tempestivamente comunicate al Fisco, compilando il quadro C della dichiarazione. Il canone, in queste eventualità, sarà addebitato dal mese in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva.

20Gen

Cooperative compliance, regia unica per Agenzia e Guardia di finanza

Al via la cabina di regia Agenzia-Gdf per la collaborazione e condivisione delle informazioni, nell’ambito dell’istituto della cooperative compliance. Il piano d’azione è delineato nel protocollo d’intesa siglato da Entrate e Guardia di finanza. A chiedere l’implementazione del coordinamento dell’attività svolta dalle due istituzioni, anche in vista dell’ampliamento della platea degli aderenti al regime, il decreto legislativo n. 221/2023, attuativo della delega fiscale (legge n. 111/2023).

Un’interfaccia unica
I due enti si impegnano a regolare, coordinare e sviluppare la reciproca collaborazione, per garantire un’attività di compliance coerente con le finalità e le caratteristiche dell’istituto.

In linea con le best practice internazionali, sul piano pratico il modello organizzativo sarà basato su un’interfaccia unica, individuata nell’Agenzia delle Entrate, che potrà avvalersi della collaborazione delle Fiamme gialle.

Nello specifico, la Guardia di finanza, nell’ambito della sua attività ordinaria, segnalerà elementi identificativi di possibili fenomeni di evasione, elusione o frode fiscale o situazioni che possano comportare l’esclusione dal regime. L’Amministrazione finanziaria, a sua volta, comunicherà alla Gdf i dati identificativi di contribuenti che hanno chiesto di aderire alla cooperative compliance, di quelli esclusi per perdita dei requisiti o per inosservanza degli impegni assunti e di coloro che, pur non possedendo i requisiti, hanno adottato un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (tax control framework).

Un regime in evoluzione, con una platea sempre più ampia
L’istituto della cooperative compliance è entrato nell’ordinamento fiscale italiano con il Dl n. 128/2015 per promuovere un rapporto di trasparenza e collaborazione tra Fisco e contribuenti.

Destinatarie originarie, le imprese con un sistema strutturato di gestione e controllo del rischio fiscale. Cardine del buon funzionamento del regime, l’instaurazione di un dialogo continuo e preventivo al fine di individuare e risolvere in anticipo le situazioni potenzialmente a rischio fiscale, aumentando così la trasparenza e la sicurezza del sistema tributario.

Dal 2024 la platea dei soggetti ammessi alla cooperative compliance include anche i contribuenti con un volume d’affari non inferiore a 750 milioni di euro, soglia che diminuirà progressivamente nei prossimi anni: a 500 milioni di euro nel 2026 e a 100 milioni di euro nel 2028.

18Gen

Intesa tra le Entrate e il mondo del volontariato

Il 2025 dell’Agenzia delle entrate in Piemonte inizia con una significativa collaborazione con il mondo del volontariato: l’accordo è stato firmato nelle scorse settimane tra Gerardo Gatto, presidente della Confederazione regionale dei centri per i servizi del volontariato (CSVnet Piemonte ETS) e Guido Isolabella, direttore regionale del Piemonte dell’Agenzia delle entrate.

Il protocollo d’intesa vuole sancire e formalizzare la collaborazione e l’interesse comune dei due enti a promuovere iniziative per diffondere in maniera ampia e capillare l’informazione fiscale su adempimenti e opportunità concesse al mondo associativo dalla normativa fiscale.

Aver siglato questo protocollo – commenta il presidente CSVnet Piemonte ETS Gatto – rappresenta un ulteriore passo importante per noi, andando nella direzione di una collaborazione sempre più strutturata con le istituzioni. Realizziamo il nostro mandato di sostegno al volontariato piemontese, come cerniera tra l’Agenzia e gli Ets, raccogliendo le richieste di informazioni e divulgando chiarimenti ai volontari su provvedimenti, prassi e atti dell’Agenzia delle entrate”.

Anche a seguito dell’introduzione della riforma del Terzo settore, gli adempimenti fiscali per il mondo del volontariato spesso vengono vissuti con difficoltà dalle associazioni: spesso sono realtà medio piccole e possono avere difficoltà ad accedere ad una consulenza qualificata. Ed ecco che l’Agenzia delle entrate entra in campo mediante un canale di contatto diretto con CSVnet Piemonte: un supporto concreto che consente di collaborare, facilitare la relazione con gli enti e assicurare l’informazione necessaria per affrontare serenamente gli adempimenti fiscali.

“L’Agenzia delle entrate, attraverso il protocollo d’intesa, si impegna a fornire supporto per migliorare le conoscenze fiscali delle associazioni, con l’obiettivo di semplificare al massimo gli adempimenti richiesti. Intendiamo informare i rappresentanti delle associazioni sulle materie di nostra competenza e sui servizi online, affinché condividano le notizie con i loro iscritti” ha ricordato il direttore della Direzione regionale piemontese dell’Agenzia, Guido Isolabella.

In particolare, il protocollo prevede che vengano realizzati incontri specifici di informazione fiscale promossi dalle strutture regionali dell’Agenzia, indirizzati in primo luogo ai referenti dei Centri Servizi per il Volontariato, per far arrivare agli Enti del Terzo Settore informazioni corrette, affidabili, complete ed esaustive.

Inoltre, CSVnet Piemonte Ets si farà promotore delle attività informative organizzate nonché della documentazione prodotta dalla Direzione regionale del Piemonte in modo da favorire la partecipazione e la crescita conoscitiva nel mondo associativo, oltra a proporre dei temi da affrontare negli appuntamenti informativi.

Infine, CSVnet Piemonte Ets si impegna a promuovere presso i propri associati l’utilizzo dei canali telematici di assistenza dell’Agenzia delle entrate per rendere più spedita ed efficiente l’attività di assistenza.

18Gen

Nuova ondata di false comunicazioni, è la volta dei “rimborsi straordinari”

Continuano le campagne malevole a nome dell’Agenzia delle entrate diffuse con le consuete modalità. I malfattori questa volta inviano al destinatario una mail relativa a un fantomatico rimborso fiscale straordinario per invogliare la vittima a inserire i propri dati personali e altre informazioni da utilizzare per azioni fraudolente. Sul sito dell’Agenzia è pubblicato l’avviso del 17 gennaio

Le mail sono riconoscibili per i seguenti elementi:

  • l’indirizzo del mittente è estraneo all’Agenzia delle entrate
  • sono presenti vari errori grammaticali e di punteggiatura
  • nell’oggetto è indicato “Rimborso straordinario”
  • il messaggio parla di rimborsi fiscali di importo variabile

L’Agenzia fa presente che il messaggio può arrivare anche alla posta elettronica certificata della vittima.

Lo stesso messaggio, inoltre, include un pdf, contenente il logo dell’Agenzia, in cui viene richiesta l’intestazione della società, la sede legale, la partita Iva, il nome dell’amministratore delegato, l’Iban e l’intestatario del conto corrente. Oltre al modulo, al destinatario viene richiesto anche l’invio dei seguenti documenti:

  • Visura camerale aggiornata
  • Documento di identità dell’amministratore
  • Secondo documento d’identità dell’amministratore (patente o passaporto)
  • Tessera sanitaria

L’Agenzia avvisa di prestare attenzione, non aprire la mail che presenti le caratteristiche segnalate, non compilare eventuali allegati e non inviare alcun documento. L’Agenzia si dichiara totalmente estranea a tali comunicazioni.

Per qualunque dubbio è possibile contattare i referenti reperibili sul sito delle Entrate o consultare la pagina “Focus sul phishing”.

16Gen

Tax credit sponsorizzazioni sportive: i primi beneficiari per le spese 2023

Il dipartimento per lo Sport ha pubblicato sul proprio sito il primo elenco dei beneficiari del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive per il primo trimestre dell’annualità 2023. I soggetti sono stati individuati una volta andate a buon fine le verifiche previste sia con l’Agenzia delle entrate sia con il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

L’elenco riporta il nominativo dei beneficiari, partita iva, codice fiscale e credito spettante.

È possibile sin da ora utilizzare in compensazione il credito di imposta riconosciuto, con l’indicazione del codice tributo 6954: bisogna dunque presentare il modello F24, per questo scopo esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione.

Ricordiamo che il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

L’agevolazione era stata introdotta dall’articolo 81 del Dl 104/2020 tra le misure di sostegno all’economia durante la pandemia da Covid-19 ed è stata più volte prorogata, fino a comprendere gli investimenti effettuati nel primo e terzo trimestre del 2023. I destinatari sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paraolimpici, che svolgono attività sportiva giovanile e che presentano ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 e, comunque, prodotti in Italia, almeno pari a 150mila euro e non superiori a 15 milioni di euro. Inoltre, l’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10mila euro. 

16Gen

Bilancio sociale dell’Agenzia: obiettivi e risultati del 2023

È disponibile sul sito dell’Agenzia il “Bilancio sociale 2023”. Il report, giunto alla sua quinta edizione, offre un resoconto dettagliato delle attività intraprese dall’Amministrazione e del loro riflesso economico, ambientale, sociale e fornisce un giudizio complessivo sulla qualità dell’azione amministrativa svolta. Il documento rappresenta, in particolare, l’impegno a rafforzare il sistema dei valori dell’Agenzia in un’ottica di sostenibilità.

Dall’anno scorso, i contenuti sono arricchiti con alcuni riferimenti agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il programma globale adottato all’unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni unite finalizzato a sradicare la povertà, proteggere il pianeta e garantire la prosperità e la pace.

Il 2023 ha rappresentato l’anno del rientro alla normalità dopo il lungo periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria. L’attenzione dell’Agenzia si è concentrata in particolare nell’assicurare i servizi al pubblico attraverso soluzioni tecnologiche volte a rafforzare i canali di contatto con la cittadinanza e le imprese alternativi rispetto allo sportello fisico, con un occhio di riguardo alle condizioni di sicurezza per gli utenti e i dipendenti.

Il documento mantiene l’impostazione con le novità introdotte nella scorsa edizione: nei primi due capitoli sono descritti missione e valori dell’Agenzia e la gestione della responsabilità sociale. Nel terzo e quarto capitolo sono dettagliate le relazioni con gli stakeholder e il personale, a cui sono correlati gli obiettivi e i risultati trattati nel quinto capitolo. Infine, il sesto e il settimo sono dedicati rispettivamente alla responsabilità ambientale ed economica.

Ai fini della redazione del Bilancio Sociale 2023 sono stati considerati principalmente due elementi fondamentali:

  • la presenza degli standard di riferimento per la rendicontazione sociale, sia nazionali che internazionali, che tengono conto dello standard italiano del Gruppo di studio per il Bilancio sociale (Gbs) e delle linee guida Global reporting initiative nella versione aggiornata Gri 1 – Principi fondamentali 2021
  • la volontà di realizzare una chiave di lettura personalizzata per rappresentarne la complessità e i risultati raggiunti attraverso la realizzazione di una struttura di rendicontazione ad hoc, in grado di rappresentare efficacemente la complessità dell’Amministrazione finanziaria.

Il Bilancio sociale 2023 presenta alcuni elementi informativi che collegano le attività dell’Agenzia al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. In particolare, è stato inserito all’inizio dei paragrafi e di alcuni sotto paragrafi, strettamente collegati ai temi rilevati, un box con i goal riconducibili alle attività trattate nel testo e una breve descrizione in cui queste vengono analizzate in un’ottica sostenibile in relazione al raggiungimento degli obiettivi globali.

Il bilancio sociale include collegamenti ipertestuali al sito istituzionale per approfondire le aree tematiche di interesse.

15Gen

Modelli 730 e 770 per il 2025, online le versioni provvisorie

Disponibili da oggi, sul sito dell’Agenzia delle entrate, le bozze dei modelli 730 e 770, corredate dalle relative istruzioni. La versione provvisoria della modulistica recepisce le varie novità normative, preparando i contribuenti per gli adempimenti dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2024. Ricordiamo che le bozze sono pubblicate con l’obiettivo di permettere agli operatori del settore di valutare i modelli dichiarativi prima della loro approvazione.

Ecco nel dettaglio quali sono le novità di maggior rilievo.

Cosa cambia nel modello 730/2025, tipologie di reddito e nuove aliquote
La bozza del 730 di quest’anno rispecchia il percorso di attuazione delle disposizioni introdotte dal “decreto adempimenti”. Il Dlgs n.1/2024, infatti, ha previsto che progressivamente potranno essere indicate nel Modello 730 tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita Iva, nell’ottica di riservare il Modello Redditi PF ai soli soggetti titolari di partita Iva (imprenditori e professionisti). A tal proposito, nel modello sono stati introdotti i nuovi quadri M e T che consentono di utilizzare la dichiarazione semplificata anche per quanto riguarda i redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, oppure derivati da plusvalenze di natura finanziaria. Ad esempio, tra i redditi a tassazione separata e a imposta sostitutiva che lo scorso anno si dovevano indicare nel modello Redditi PF e ora sono compresi nel 730 rientrano le indennità e anticipazioni per cessazione di rapporti di agenzia e la tassazione aggiuntiva di bonus e stock option.

Trova spazio nel modello, inoltre, la rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito, che comporta l’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito attuali (fino a 28mila euro) e la riduzione di 2 punti percentuali dell’aliquota applicata ai redditi tra 15mila e 28mila euro (23% anziché 25%), mentre i restanti scaglioni e le restanti aliquote rimangono immutati.

Bozza 730/2025, focus su regimi agevolativi e detrazioni
Altre novità di quest’anno riguardano il nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli, che per gli anni 2024 e 2025 concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo secondo diverse percentuali. Per quanto riguarda le locazioni brevi, i redditi relativi sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26% in caso di opzione per tale tipo di regime. Per un’unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione, l’aliquota viene invece ridotta al 21%.

Nella bozza del modello 730 pubblicata oggi, inoltre, è stato aggiornato l’importo della detrazione per redditi da lavoro dipendente (innalzato a 1.955 euro per l’anno 2024). Inoltre, per lo stesso periodo d’imposta, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore a 28mila euro e con almeno un figlio a carico, viene riconosciuta a determinate condizioni un’indennità di 100 euro (“bonus tredicesima”) rapportata ai giorni di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo. Per quanto riguarda le detrazioni per oneri, invece, è prevista una riduzione di 260 euro per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50mila euro.

Ulteriori aggiornamenti inseriti nella bozza riguardano infine la detrazione Superbonus (per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è dilazionata in 10 rate di pari importo), la detrazione Sismabonus (anch’essa rateizzata in 10 rate di pari importo per le spese sostenute nel 2024) e la detrazione bonus mobili (per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolarla è pari a 5mila euro).

Aggiornate anche le regole sulla rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa, quelle riguardanti il regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, e quelle relative ai redditi da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera. Entrano nella bozza, infine, le aliquote in vigore dal 2024 dell’Ivie (sul valore degli immobili situati all’estero) e dell’Ivafe (nel caso di prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato).

Modello 770/2025, le principali novità
Per quando riguarda la bozza di modello utilizzato dai sostituti d’imposta, invece, le novità di quest’anno riguardano la rimodulazione delle note nei quadri ST e SV (Ritenute operate, Trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive) e la gestione nel quadro SX (Riepilogo delle compensazioni) del credito correlato al “bonus tredicesima” riconosciuto dal datore di lavoro ai dipendenti che, come evidenziato in precedenza, possiedono i requisiti per poterne usufruire.

11Gen

False indicazioni su crediti fiscali, destinatari: gli studi professionali

Non si esauriscono i tentativi di raggiro indirizzati a qualsiasi tipologia di contribuente. A farne le spese, questa volta, sono gli studi professionali, nei quali circola un documento falso con presunte indicazioni dell’Agenzia delle entrate sulla conversione di crediti deteriorati o inesigibili in crediti d’imposta, a firma della direzione centrale Piccole e Medie imprese.

L’Agenzia, ricevuta la segnalazione, ribadisce di non aver mai redatto un simile documento, oltretutto privo di firma digitale e con contenuti che non rispondono a indicazioni adottate dall’Amministrazione.

10Gen

Concorsi in Agenzia, le date delle prove scritte

Sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia due avvisi con le indicazioni relative alle prove scritte dei due concorsi banditi negli ultimi mesi dalle Entrate. Si tratta del concorso per 190 unità per l’area dei funzionari, di cui 66 per la famiglia professionale funzionario tecnico e 124 per la famiglia professionale funzionario gestionale e di quello per 27 unità, di cui 5 da inquadrare nell’area degli assistenti e 22 nell’area dei funzionari, che verranno assegnate negli uffici dell’Agenzia con sede in Valle d’Aosta.

L’avviso relativo al concorso per 190 unità per l’area dei funzionari specifica che gli esami si svolgeranno su più sedi decentrate a livello nazionale (isole comprese) dal 10 al 14 marzo 2025. La distribuzione dei candidati sulle diverse sedi sarà effettuata tenendo conto della residenza i dagli interessati nella domanda di partecipazione.

Il 20 febbraio sul sito delle Entrate e sul portale Inpa sarà pubblicato un ulteriore avviso con il diario e le sedi d’esame o le eventuali variazioni.

Ciascun candidato, in presenza dei requisiti di accesso, può partecipare a più procedure sopra riportate e identificate con apposito codice, ma in caso di superamento della prova scritta per più codici avrà l’obbligo di scelta tra le varie procedure dopo la pubblicazione degli esiti delle prove scritte.

Con l’avviso relativo al concorso per 27 unità, di cui 5 da inquadrare nell’area degli assistenti e 22 nell’area dei funzionari, da assegnare agli Uffici dell’Agenzia con sede in Valle d’Aosta sono state comunicate le date delle prove scritte che si terranno ad Aosta, Hostellerie, Du cheval Blanc, Rue, Via Clavalité, 20. In particolare, nella settimana dal 24 al 28 febbraio 2025 si terranno le prove scritte per:

  • 5 unità da inquadrare nell’Area degli Assistenti, famiglia professionale assistente tecnico, per attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare (codice concorso AT)
  • 16 unità da inquadrare nell’Area dei Funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario, per attività tributaria (codice concorso TRIB)
  • 2 unità da inquadrare nell’Area dei Funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario, per i servizi di pubblicità immobiliare (codice concorso SPI)
  • 1 unità da inquadrare nell’Area dei Funzionari, famiglia professionale funzionario gestionale per processi di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane (codice concorso RU)
  • 2 unità da inquadrare nell’Area dei Funzionari, famiglia professionale funzionario tecnico, per attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare (codice concorso FT).

Nella settimana dal 10 al 14 marzo 2025, invece, si terranno le prove scritte per 1 unità da inquadrare nell’Area dei Funzionari, famiglia professionale funzionario tecnico, per attività tecnico-logistica (codice concorso FL).

Il diario d’esame o eventuali variazioni saranno pubblicate con un avviso sul portale inPA e sul sito internet dell’Agenzia il 6 febbraio 2025.

In bocca al lupo a tutti i partecipanti!

10Gen

“Piccoli” operatori Iva: è l’ora del secondo acconto Irpef 2024

Dopo il rinvio disposto dal collegato fiscale (articolo 7-quater, Dl n. 155/2024), in relazione al solo periodo d’imposta 2024, del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette (con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per le persone fisiche titolari di partita Iva, che nel periodo precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro, è arrivato il momento di adempiere: il termine ultimo è fissato al prossimo 16 gennaio.

Ricordiamo che, per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi è riferito al volume d’affari.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere da gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.

Il mezzo per adempiere è il modello F24, da presentare con modalità telematiche, accedendo ai canali telematici dell’Agenzia (Fisconline o Entratel) oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito. Questi i codici tributo da indicare per pagare la seconda rata dell’acconto 2024 o lo stesso in un’unica soluzione:

  • 4034 Irpef
  • 4045 Ivie, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
  • 4048 Ivafe, l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
  • 1841 imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi a oggetto immobili a uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione
  • 1855 imposta sostitutiva dell’Irpef e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni
  • 1794 imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
  • 1791 imposta sostitutiva sul regime forfetario
  • 4004 tassa etica.