La Corte di Cassazione ha stabilito che la cedolare secca è applicabile anche se l’inquilino è una partita IVA o un’impresa, purché il locatore non agisca come impresa. La recente sentenza n. 12395 del 7 maggio ha ribaltato l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, che invalidava l’opzione per l’imposta forfettaria sugli affitti laddove il locatore cedesse il suo appartamento a un soggetto esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo, anche se con finalità abitative.
Il caso in questione
Un contribuente, persona fisica, ha fatto ricorso contro una sentenza della Commissione tributaria regionale (Ctr) della Lombardia, relativa a degli avvisi di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia aveva contestato l’omesso versamento dell’imposta di registro per un contratto di locazione stipulato con una società, che destinava l’immobile abitativo al legale rappresentante della società. Il locatore aveva optato per il regime di cedolare secca, evitando così le imposte ordinarie.
Il presupposto normativo dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate si basava sul principio normativo secondo cui la cedolare secca, regime fiscale sostitutivo di IRPEF, addizionali e altre imposte sugli affitti, è inapplicabile alle abitazioni locate nell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni. Pertanto, se l’affittuario è un’impresa o una società, la cedolare secca non sarebbe ammessa.
La sentenza della Corte di Cassazione
La Corte ha dato ragione al contribuente, confermando che il requisito fondamentale della cedolare secca è l’esigenza abitativa, anche se l’immobile è affittato a una società che lo destina a un suo rappresentante legale. La Corte ha sottolineato che il locatore, essendo una persona fisica, non agiva con finalità d’impresa.
Il contrasto interpretativo
L’Agenzia delle Entrate aveva invalidato la cedolare secca perché il contratto di affitto indicava come conduttore la società e non il rappresentante legale che utilizzava l’immobile come abitazione. Questo approccio riflette una visione più estensiva e intransigente rispetto alla logica strumentale dell’uso dell’immobile, come specificato nella Circolare 26/2011.
L’interpretazione della Corte
La Cassazione ha adottato un’interpretazione più letterale della norma, riferendosi alle locazioni effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, arti o professioni da parte dei locatori. La Corte ha stabilito che il regime fiscale agevolativo della cedolare secca è concesso ai locatori privati che affittano un immobile, indipendentemente dal tipo di locatario, purché l’affitto abbia uno scopo residenziale.
Conclusioni
La sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito che la cedolare secca può essere applicata anche se il locatario è un’impresa o una partita IVA, a condizione che l’immobile sia destinato a uso residenziale e che il locatore non agisca come impresa. Questa interpretazione offre una linea guida più chiara e riconduce la norma al suo reale tenore, riconoscendo il regime agevolativo ai locatori privati.