15Mag

Cedolare secca: sì della Corte se il locatario è un’impresa

La Corte di Cassazione ha stabilito che la cedolare secca è applicabile anche se l’inquilino è una partita IVA o un’impresa, purché il locatore non agisca come impresa. La recente sentenza n. 12395 del 7 maggio ha ribaltato l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, che invalidava l’opzione per l’imposta forfettaria sugli affitti laddove il locatore cedesse il suo appartamento a un soggetto esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo, anche se con finalità abitative.

Il caso in questione

Un contribuente, persona fisica, ha fatto ricorso contro una sentenza della Commissione tributaria regionale (Ctr) della Lombardia, relativa a degli avvisi di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia aveva contestato l’omesso versamento dell’imposta di registro per un contratto di locazione stipulato con una società, che destinava l’immobile abitativo al legale rappresentante della società. Il locatore aveva optato per il regime di cedolare secca, evitando così le imposte ordinarie.

Il presupposto normativo dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate si basava sul principio normativo secondo cui la cedolare secca, regime fiscale sostitutivo di IRPEF, addizionali e altre imposte sugli affitti, è inapplicabile alle abitazioni locate nell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni. Pertanto, se l’affittuario è un’impresa o una società, la cedolare secca non sarebbe ammessa.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Corte ha dato ragione al contribuente, confermando che il requisito fondamentale della cedolare secca è l’esigenza abitativa, anche se l’immobile è affittato a una società che lo destina a un suo rappresentante legale. La Corte ha sottolineato che il locatore, essendo una persona fisica, non agiva con finalità d’impresa.

Il contrasto interpretativo

L’Agenzia delle Entrate aveva invalidato la cedolare secca perché il contratto di affitto indicava come conduttore la società e non il rappresentante legale che utilizzava l’immobile come abitazione. Questo approccio riflette una visione più estensiva e intransigente rispetto alla logica strumentale dell’uso dell’immobile, come specificato nella Circolare 26/2011.

L’interpretazione della Corte

La Cassazione ha adottato un’interpretazione più letterale della norma, riferendosi alle locazioni effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, arti o professioni da parte dei locatori. La Corte ha stabilito che il regime fiscale agevolativo della cedolare secca è concesso ai locatori privati che affittano un immobile, indipendentemente dal tipo di locatario, purché l’affitto abbia uno scopo residenziale.

Conclusioni

La sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito che la cedolare secca può essere applicata anche se il locatario è un’impresa o una partita IVA, a condizione che l’immobile sia destinato a uso residenziale e che il locatore non agisca come impresa. Questa interpretazione offre una linea guida più chiara e riconduce la norma al suo reale tenore, riconoscendo il regime agevolativo ai locatori privati.

10Mag

Auto disabili: non serve certificazione per l’IVA al 4%

Il conducente disabile non è più obbligato a presentare la certificazione di handicap o invalidità per usufruire dell’IVA al 4% sull’acquisto di un veicolo. Sarà sufficiente presentare al concessionario la patente o il “foglio rosa”. Questa semplificazione normativa è stata introdotta dal DL 121/2021, risolvendo molti dubbi sollevati dai lettori.

IVA agevolata auto disabili: quali novità

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risoluzione n. 40 del luglio 2023, in risposta ai dubbi sulle novità normative del DL 121/2021, come applicare le agevolazioni fiscali sui veicoli destinati ai disabili. La risoluzione si basa su una richiesta di un ente a sostegno della mobilità personale e della tutela delle persone disabili.

IVA agevolata auto disabili: le regole precedenti

Secondo la precedente legislazione (legge 97/1986), l’aliquota IVA agevolata al 4% era applicabile alle cessioni e importazioni di veicoli per disabili con specifici requisiti di cilindrata e adattamenti. Il disabile doveva produrre:

  • Fotocopia della patente di guida
  • Certificato medico attestante le ridotte o impedite capacità motorie
  • Atto notorio attestante che negli ultimi quattro anni non è stato effettuato un altro acquisto con aliquota agevolata

IVA agevolata auto disabili: nuove semplificazioni

Con il DL 121/2021, la documentazione richiesta è stata semplificata, eliminando l’obbligo della certificazione medica. Ora è sufficiente presentare:

  • Copia della patente con indicazione degli adattamenti per il veicolo agevolabile
  • Atto notorio attestante che negli ultimi quattro anni non è stato effettuato un altro acquisto con aliquota agevolata

Se la patente non è ancora disponibile, è sufficiente il “foglio rosa” con l’indicazione degli adattamenti necessari alla guida del veicolo. Il beneficio decadrà se la persona non ottiene la patente di guida delle categorie A, B o C speciali entro un anno dall’acquisto del veicolo con aliquota agevolata.

Questa semplificazione normativa rende più facile per i disabili usufruire dell’agevolazione fiscale sull’acquisto dei veicoli, riducendo la burocrazia necessaria per accedere al beneficio.