15Feb

M’illumino di meno 2025: insieme per un presente sostenibile

Anche quest’anno l’Agenzia partecipa a “M’illumino di Meno”, l’iniziativa di sensibilizzazione promossa da Rai Radio2 in occasione della “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili”. Questa giornata, ufficialmente fissata il 16 febbraio con la conversione del Dl n. 17/2022, coincide con l’anniversario dell’entrata in vigore del protocollo di Kyoto nel 2005.

L’iniziativa promuove azioni quotidiane che tutti noi possiamo adottare per ridurre l’impatto ambientale e aiutare il pianeta: scegliere la bicicletta per gli spostamenti, acquistare energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, condividere oggetti per ridurre i rifiuti, piantare alberi per migliorare la qualità dell’aria, eliminare lo spreco alimentare, riciclare e ottimizzare i consumi energetici.

L’edizione di quest’anno pone particolare attenzione al tema della moda sostenibile, invitando a preferire capi realizzati con tecniche e materiali eco-friendly, in alternativa al cosiddetto fast fashion, ossia a un modello di produzione e di consumo di abbigliamento rapido e a basso costo.

Come di consueto, l’iniziativa invita tutta la comunità a partecipare spegnendo le luci, pedalando, organizzando attività di educazione ambientale e riducendo i consumi energetici.

Per l’Agenzia la sostenibilità è un valore fondamentale, ribadito nella sua Carta dei valori e perseguito attraverso un costante impegno nel monitoraggio e nella riduzione degli impatti legati alle proprie attività. Le azioni e gli obiettivi in questo ambito sono esplicitati nel Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2024-26, nel paragrafo dedicato al valore pubblico.

L’Agenzia partecipando a “M’illumino di Meno” dal 2007, coglie ogni anno l’occasione per sensibilizzare i propri dipendenti su temi come il risparmio energetico, la riduzione dei rifiuti e la mobilità sostenibile.

Anche quest’anno saranno condivise buone pratiche da adottare in ufficio, come spegnere le luci e i dispositivi non utilizzati al fine di promuovere l’impegno quotidiano ad adottare comportamenti orientati all’efficienza energetica, ottimizzare l’uso della carta e gestire correttamente i rifiuti, oltre all’invito ad approfondire il tema della moda sostenibile. Proprio su quest’ultimo punto, che rappresenta l’elemento caratterizzante dell’edizione 2025 dell’iniziativa, l’Agenzia incoraggia il riuso di vestiti e altri oggetti tra i dipendenti all’interno della rete aziendale, nell’area “Economia circolare… regalo ma non butto!!!”. 

Inoltre, nella settimana dal 16 al 21 febbraio, i dipendenti saranno invitati a sperimentare forme di mobilità sostenibile come il “bike to work” e il car-pooling, grazie al supporto della rete dei mobility manager dell’Agenzia.

Il Bilancio Sociale 2023 testimonia, tra l’altro, i risultati significativi raggiunti dall’Agenzia in ambito ambientale. Nel capitolo dedicato all’“Ambiente”, si evidenziano iniziative quali:

  • contratti “verdi” per un valore complessivo di circa 79 milioni di euro, comprensivi di acquisti soggetti ai Criteri ambientali minimi (Cam) obbligatori per circa 30 milioni e di acquisti con criteri premiali di sostenibilità che l’Agenzia ha inserito volontariamente per circa 49 milioni. Ad esempio, tra gli acquisti soggetti ai Cam, nel 2023 sono stati acquistati il 74,5% di toner rigenerati nonostante l’obbligo sia fissato al 30% mentre tra gli acquisti con criteri di sostenibilità ambientali non obbligatori spicca l’acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili che, nell’annualità 2023, ha consentito una riduzione delle emissioni di Co2 pari a 28.293 tonnellate
  • l’installazione di refrigeratori di acqua di rete negli uffici per ridurre l’uso di plastica
  • la cessione gratuita di apparecchiature informatiche funzionanti ma non più utilizzate agli istituti scolastici, alle pubbliche amministrazioni e alle organizzazioni no-profit. In particolare, nel triennio 2022-2024 sono circa 4.250 i computer assegnati, ai quali si aggiungono i 550 già ceduti nei primi mesi del 2025
  • un’attenzione particolare alla raccolta differenziata dei rifiuti negli uffici.

La rete dei mobility manager analizza i mezzi utilizzati dai dipendenti per raggiungere la sede lavorativa e propone iniziative volte a migliorare la mobilità in chiave sostenibile. Tra le azioni promosse figurano la promozione dell’uso del trasporto pubblico locale, della mobilità dolce (a piedi o in bicicletta), e dello sharing (di auto, scooter e biciclette). L’obiettivo è ridurre le emissioni inquinanti connesse agli spostamenti casa-lavoro e il congestionamento stradale.

L’Agenzia riconosce che il contributo ambientale passa anche attraverso le scelte quotidiane dei dipendenti, come:

  • stampare solo quando necessario e preferibilmente in modalità fronte-retro
  • riutilizzare la carta
  • usare con attenzione gli impianti di climatizzazione
  • privilegiare forme di mobilità sostenibile.

Partecipare attivamente a “M’illumino di Meno” rappresenta per l’Agenzia delle entrate un impegno concreto verso un futuro più sostenibile, a beneficio delle generazioni presenti e future.

15Feb

Richieste imposte su criptovalute: scoperto nuovo tentativo di truffa

L’Agenzia, con l’avviso del 14 febbraio 2025, mette in guardia i malcapitati contribuenti da un nuovo tentativo di phising tramite mail tendenziose, inviate allo scopo di ottenere dalla vittima il pagamento di imposte non dovute, a seguito di operazioni di trading online o su criptovalute. Questa nuova campagna di mail truffa si caratterizza specialmente per la presenza di importi casuali molto alti, prospetti di calcolo delle imposte fissate dallo Stato ed eventuali richieste di pagamento anticipato obbligatorio di una percentuale dell’importo da accreditare.

Ecco un esempio di pagamento di una tassa profitti da criptovalute allegata alle mail.

immagine generica illustrativa

Da quello che possiamo notare, viene richiesto di versare, entro una scadenza ravvicinata, al fine di evitare sanzioni e interessi di mora, importi relativi a fantomatiche imposte dovute allo Stato italiano. Vengono dettagliate le modalità di pagamento tra bonifico bancario e pagamento diretto dal cryptoportafoglio.

Inoltre, questi tipi di documenti fraudolenti sono caratterizzati da:

  • loghi e timbri di Agenzia Entrate o Agenzia Entrate – Riscossione
  • prospetti di calcolo e finte cartelle esattoriali
  • firme di figure apicali, anche di altre Amministrazioni
  • errori grammaticali, di punteggiatura e omissioni nel testo
  • minacce di coinvolgimento di un ente preposto al recupero crediti o iscrizione al ruolo
  • imposizione di scadenze impellenti e senso d’urgenza generale.

Infine, l’ignara vittima potrebbe ricevere anche telefonate tendenziose provenienti sia da numeri italiani che esteri (ad esempio con prefisso +44).

L’Agenzia raccomanda caldamente di prestare la massima attenzione di non cliccare sui link in esse presenti, di non scaricare, aprire e compilare eventuali allegati, di non fornire credenziali d’accesso, dati personali e le coordinate bancarie in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare assolutamente il mittente di eventuali comunicazioni.

L’Agenzia delle entrate disconosce questa tipologia di comunicazioni, rispetto alle quali si dichiara totalmente estranea. In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall’Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina “Focus sul phishing”, rivolgersi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it o direttamente all’ufficio territorialmente competente.

13Feb

Retribuzioni convenzionali 2025 per i dipendenti italiani all’estero

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale di martedì 11 febbraio, il decreto del 16 gennaio 2025 emanato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, che stabilisce le retribuzioni convenzionali applicabili ai lavoratori italiani all’estero dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, previste dal Dl n. 317/1987.

L’uso delle retribuzioni convenzionali, dal punto di vista fiscale, è previsto dal Tuir all’articolo 51 comma 8-bis per determinare, in deroga alle regole ordinarie, il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

Le retribuzioni sono indicate nella tabella allegata al decreto e sono applicabili esclusivamente ai settori produttivi indicati: industria, industria edile, artigianato, industria cinematografica, spettacolo, autotrasporto e spedizione merci, commercio-terziario, credito, assicurazioni, trasporto aereo, agricoltura, giornalismo.

Il decreto precisa che nel caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, le retribuzioni convenzionali sono frazionabili suddividendole per 26 giornate.

12Feb

Torino, convegno Agenzia e Odcec: al centro le novità fiscali 2025

Un’intensa mattinata di lavoro dedicata alle novità fiscali del 2025: si è tenuto a Torino lunedì 10 febbraio, presso il Centro Congressi dell’Unione Industriali, l’annuale convegno organizzato dalla Direzione regionale del Piemonte dell’Agenzia delle entrate e dall’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili (Odcec) di Torino in collaborazione con l’Unione Industriali. L’evento ha coinvolto un’ampia e attenta platea di professionisti della fiscalità, rappresentando un’importante occasione di confronto sulle principali modifiche normative di quest’anno.

Ad aprire i lavori è stata l’introduzione del viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, che ha passato in rassegna le misure introdotte dalla legge di bilancio suddivise nelle diverse aree di intervento: persone fisiche e lavoro dipendente, imprese, settore bancario/assicurativo, economia digitale, contrasto all’evasione e ulteriori misure residuali.

Nei saluti di indirizzo, le autorità presenti – il Presidente dell’Odcec di Torino, Luca Asvisio, il presidente dell’Unione Industriali, Marco Gay, il Direttore regionale dell’Agenzia delle entrate Guido Isolabella e l’assessore al Bilancio della Regione Piemonte, Andrea Tronzano – hanno ricordato quanto sia importante e proficuo mantenere una leale collaborazione e un rispetto reciproco tra le istituzioni e tra queste ultime e il mondo delle professioni. A seguire, il consigliere tesoriere del Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), Salvatore Regalbuto, ha fornito un quadro complessivo sulle proposte presentate al legislatore dal Consiglio Nazionale.

Il panel di relatori ha visto alternarsi esperti dell’Odcec e dell’Agenzia delle entrate, attraverso uno schema ormai collaudato che consente uno scambio di voci nell’esame approfondito dei dettati normativi.

Il commercialista Guido Berardo ha analizzato le recenti modifiche relative ai contribuenti forfetari che, come ha ricordato facendo riferimento alle statistiche del Mef, comprendono un parterre molto numeroso rispetto al totale delle partite Iva. Marta Salvadori della Direzione regionale del Piemonte dell’Agenzia delle entrate, ha fatto il punto sulle novità e sulle conferme rispetto allo scorso anno in materia di detrazioni Irpef e, più in generale, di agevolazioni destinate alle famiglie.

Una delle tematiche affrontate nel corso del convegno ha riguardato l’istituto della cooperative compliance: Andrea Gigliotti della Direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale dell’Agenzia delle entrate ha presentato il quadro normativo, dal decreto legislativo n. 128/2015 fino alle recenti linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, approvate lo scorso 10 gennaio, seguito dal commercialista Franco Vernassa con un focus dedicato al professionista certificatore.

Gli ultimi temi esaminati nel corso del fitto programma sono stati: le novità in tema di detrazioni edilizie, a cura di Bernardo Maronero dell’Agenzia delle entrate e del commercialista Stefano Spina; la rideterminazione di terreni e partecipazioni “a regime”, sempre curata da Stefano Spina; le modifiche ai crediti d’imposta previsti dai programmi Transizione 4.0 e 5.0, fondamentali per le imprese impegnate nell’innovazione tecnologica, presentate da Franco Vernassa.

In sintesi, il convegno “Novità fiscali 2025” ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento per i professionisti del settore tributario, permettendo di analizzare le misure normative e di confrontarsi su alcune questioni aperte direttamente con esperti della materia.

11Feb

Bonus pubblicità, entro mezzanotte le attestazioni degli investimenti

Ultime ore per non perdere il bonus pubblicità 2024. Scade alle 24 di oggi il tempo a disposizione per inviare la dichiarazione sostitutiva che conferma gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2024. La dichiarazione deve essere trasmessa attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione “Servizi”, alla voce “Comunicare”, dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, accessibile tramite Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta nazionale dei servizi (Cns), Carta d’identità elettronica (Cie) oppure, nei casi previsti, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dalle Entrate.

Su sito dell’Agenzia, nella sezione dedicata al bonus, sono disponibili anche modelloistruzioni. È lo stesso modulo utilizzato per la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nel 2024, in questo caso, però, andrà barrata la casella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

L’agevolazione, prevista dall’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, consiste in un credito d’imposta, a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.

Dal 2023, per beneficiarne, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

Il tax credit è concesso nei limiti delle risorse stanziate annualmente e dei regolamenti stabiliti dall’Unione europea in materia di aiuti de minimis.

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è stabilito con provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento stesso, sulla base dei fondi spendibili e delle richieste pervenute.

Il bonus riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”), presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi.

Per completezza precisiamo che il termine ordinario per la presentazione dell’attestazione è fissato al 9 febbraio, scadenza che quest’anno cadeva di domenica ed è per questo che con provvedimento del Capo del dipartimento per l’informazione e l’editoria del 20 dicembre 2024, il termine per gli investimenti 2024 è stato portato al 10 febbraio 2025.

06Feb

Crediti d’imposta per il cinema, nuovi decreti con nuovi beneficiari

Pubblicati sul sito della direzione generale Cinema e Audiovisivo nuovi decreti direttoriali, tutti del 31 gennaio 2025, che annunciano gli esiti delle istruttorie relative alle richieste di credito d’imposta. I decreti riguardano vari ambiti, come la produzione, le sale cinematografiche e i videogiochi, offrendo un quadro chiaro sulle ammissibilità e sull’eleggibilità culturale delle opere.

Crediti d’imposta ed eleggibilità culturale
Siglati il 31 gennaio 2025 e pubblicati il 3 febbraio quattro decreti direttoriali che annunciano gli esiti delle istruttorie relative all’ammissibilità delle richieste di credito d’imposta. Questi decreti riguardano diverse tipologie, come:

  • le richieste preventive di credito d’imposta per la produzione cinematografica e orf, nonché per la produzione tv/web.
  • le richieste definitive di credito d’imposta per lo sviluppo, la produzione cinematografica, orf, tv/web, distribuzione, produzione esecutiva delle opere straniere e investitori esterni.
  • le richieste di eleggibilità culturale, comprese quelle relative ai contributi automatici.

La pubblicazione funge da comunicazione ufficiale di riconoscimento del credito d’imposta. Pertanto, non verranno inviate comunicazioni individuali tramite Pec.
Di seguito i decreti direttoriali con i relativi documenti:

Sale Cinematografiche
Per quanto riguarda le sale cinematografiche, i relativi decreti includono gli esiti delle istruttorie sui costi di funzionamento e sugli investimenti nelle sale cinematografiche e riportano gli elenchi dei beneficiari. La pubblicazione, come detto prima, rappresenta una comunicazione di riconoscimento del credito, senza ulteriori notifiche individuali. Eccoli:

Videogiochi
Un altro decreto (tax credit consuntivo videogiochi) punta al settore dei videogiochi. Contiene il risultato dell’istruttoria sulle richieste definitive di credito d’imposta per la produzione di videogiochi di nazionalità italiana. Anche in questo caso, la pubblicazione funge da comunicazione di riconoscimento, senza invio di notifiche individuali.

La direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura sottolinea che i decreti non includono le domande per le quali l’istruttoria è ancora in fase di perfezionamento. Queste saranno trattate in successivi decreti, che verranno pubblicati sul sito della stessa direzione generale.

Inoltre ricorda che gli interessati possono iniziare a utilizzare il credito a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento, in conformità con le normative vigenti.

05Feb

Modelli Redditi, Cnm e Irap 2025, da oggi online in versione provvisoria

Dopo le bozze di 730 e 770 prosegue la stagione dichiarativa 2025 con le bozze dei modelli Redditi Persone fisiche, Redditi Società di persone, Redditi Società di capitali, Redditi Enti non commerciali, Consolidato Nazionale e Mondiale e Irap, disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate nell’apposita sezione dedicata alla modulistica. 

Di seguito una sintesi delle principali novità.

Redditi Pf 2025
Il Quadro RA fa spazio all’agevolazione per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali i cui redditi fondiari sono esclusi dalla tassazione fino a 10mila euro e assoggettati a tassazione differenziata per la restante parte.

Nel Quadro RB per le locazioni brevi (fino a 30 giorni) è stata prevista la tassazione del 26% da applicare dal secondo immobile in poi (fino al quarto).

Nel Quadro RC troviamo il Bonus tredicesima (100 euro) per i dipendenti con reddito non superiore a 28mila euro.

Da segnalare, inoltre, nel Quadro RN la conferma della rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito, che da quattro diventano tre.

Inoltre, un apposito campo nel Quadro RW consente il versamento dell’Ivafe con l’applicazione dell’aliquota maggiorata sui prodotti finanziari detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Il Quadro RQ accoglie una sezione per la sostitutiva dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Irap, dovuta dai giovani agricoltori che hanno aperto un’attività di impresa in campo agricolo.

Debutta il nuovo Quadro CP e sono stati, inoltre, aggiornati RF, RG, e RS per accogliere le novità sul concordato preventivo biennale introdotte dal Dlgs n. 13/2024.

Modelli Redditi Sc, Sp, Enc Cmn e Irap
Nel Quadro RQ dei modelli Redditi Sc e Sp è stata inserita la sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno aperto un’attività d’impresa nel settore agricolo e hanno esercitato l’opzione per l’imposta sostitutiva (articolo 4 della legge n. 36/2024).

Aggiornati i Quadri RF, RG e RE dei modelli Redditi per fare spazio alla maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (articolo 4 del Dlgs n. 216/2023).

Nel Quadro RT del modello Redditi SC è presente la sezione VI dedicata al nuovo regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di società ed enti commerciali non residenti, per le quali si applica la Pex (articolo 1, comma 59, della legge 213/2023).

Il Quadro RA del modello Redditi Sp accoglie la determinazione del reddito imponibile agrario e dominicale prodotto da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali in base alla nuova normativa (articolo 13, comma 3-bis, del Dl n. 215/2023) per gli anni 2024 e 2025, che stabilisce le percentuali che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

In tema di Tonnage tax sono stati adeguati i Quadri RJ, RF, RS, RN e TN per accogliere le novità normative sulla proroga decennale dell’autorizzazione al regime di tassazione forfetaria per le imprese marittime (articolo 19 del Dlgs n. 192/2024).

Nei modelli Redditi c’è un nuovo prospetto del Quadro RS dedicato al Cin (Codice identificativo nazionale) di cui devono dotarsi tutte le strutture ricettive a partire dal 2025.

Da segnalare anche l’affrancamento delle cripto-attività nel Quadro RT dei modelli Redditi: per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, da assoggettare a un’imposta sostitutiva.

Per la rideterminazione delle partecipazioni di terreni edificabili e agricoli, valida a partire dal 1° gennaio 2025, sono stati rivisti i Quadri RT, RM e RQ dei modelli Redditi.

Inserita una nuova casella nel Quadro RW dei modelli Redditi Sp ed Enc, da barrare in caso di applicazione dell’aliquota Ivafe per i prodotti finanziari detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato, che a decorrere dal 2024 è pari allo 0,40%. Inoltre, sempre dal 2024, si applicherà la nuova aliquota Ivie pari all’1,06%.

Infine, in tema di Concordato preventivo sono stati ritoccati i Quadri NF e IS dei modelli Cnm e Irap.

04Feb

Legge delega per la riforma fiscale -1: le novità sull’imposta di donazione

Nell’ambito della riforma fiscale di cui alla legge delega n. 111/2023 è stato emesso il Dlgs n. 139/2024, con il quale sono state apportate numerose modifiche alla disciplina delle imposte di successione e donazione, registro, ipotecaria e bollo. Con il presente documento si illustrano le principali novità che hanno interessato la tassazione degli atti soggetti all’imposta di donazione di cui al Dlgs n. 346/1990 (Tus).

Razionalizzazione del sistema e abrogazione norme
Il legislatore delegato ha, innanzitutto, razionalizzato alcune previsioni inerenti l’imposta di donazione, inserendo nel testo unico sull’imposta di successione e donazione (Dlgs n. 346/1990, Tus) alcune disposizioni che, in precedenza, erano contenute in altri testi normativi.

In quest’ottica è stato ridefinito (articolo 1 Tus) il presupposto dell’imposta di donazione e sono state inserite nel testo unico (articolo 56 Tus) le aliquote e le franchigie da applicare in relazione ai trasferimenti gratuiti.

Conseguentemente sono state abrogate le norme che in precedenza regolavano tali aspetti (articolo 2, commi da 47 a 52 del Dl n. 262/2006).

Pertanto, al fine di individuare le aliquote e le franchigie applicabili agli atti a titolo gratuito, è, oggi, sufficiente consultare le norme del Tus, non è più necessario leggere norme esterne al testo unico.

Presupposto dell’imposta di donazione
Come anticipato è stato riformulato l’articolo 1 del Tus, in modo da tener conto delle previsioni di cui al citato decreto legge n. 262/2006.

In base al nuovo testo dell’articolo 1 del Tus, relativamente agli atti tra vivi, l’imposta in esame si applica ai trasferimenti di beni e diritti che avvengono per donazione o altri atti a titolo gratuito, inclusi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.

Il testo precedente, invece, menzionava solo i trasferimenti che avvenivano “per donazione o altra liberalità tra vivi”.

Il quarto comma dell’articolo 1 Tus è stato modificato al fine di disporre che l’imposta di donazione non si applica alle liberalità che si è soliti fare in occasione di servizi resi o in conformità agli usi (articolo 770, secondo comma, codice civile).

La circostanza che la norma richiami solo il secondo comma dell’articolo 770 codice civile implica che l’imposta si applica alle fattispecie menzionate al primo comma dell’articolo 770 cc ovvero alle liberalità fatte per riconoscenza, in considerazione dei meriti del donatario, o per speciale remunerazione.

Cessione di aziende, quote o azioni sociali ai familiari
Con la riforma è stata resa più lineare la norma (articolo 3, comma 4-ter) del Tus che disciplina l’esenzione da imposta per i trasferimenti di quote, azioni sociali, o aziende in favore di coniuge e discendenti del disponente.

In particolare, sono state indicate in maniera più dettagliata le condizioni che devono sussistere ai fini della concessione del beneficio fiscale.

Per le cessioni di quote o azioni di società di capitali si è prescritto che l’agevolazione, al ricorrere delle altre condizioni, può applicarsi anche nel caso in cui mediante il trasferimento delle partecipazioni venga integrato un controllo già esistente.

Per le cessioni di aziende è richiesto che l’avente causa prosegua l’esercizio dell’attività d’impresa per almeno 5 anni dalla data del trasferimento.

Per il trasferimento di quote di società di persone gli aventi causa devono mantenere la titolarità delle quote acquistate per almeno 5 anni dalla data di acquisto.

Al fine di eliminare i dubbi relativi all’applicabilità dell’agevolazione in relazione al trasferimento di quote o azioni di società estere, con la riforma, si è prescritto che il beneficio in esame si applica “…anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.

Trust
Tra le principali novità apportate dal Dlgs n. 139/2024 vi è l’introduzione della disciplina del trust ai fini delle imposte indirette.

È stato inserito nel Tus, infatti, l’articolo 4-bis che detta le regole per la tassazione del trust, disponendo che:

  • i trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini delle imposte indirette, se determinano un arricchimento gratuito per i beneficiari
  • l’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti ai beneficiari
  • ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta, il beneficiario deve denunciare il trasferimento secondo la disciplina di cui all’articolo 19 del testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986
  • le aliquote e le franchigie, eventualmente spettanti, sono stabilite in base all’eventuale rapporto di parentela, affinità o coniugio, esistente tra disponente e beneficiario
  • il disponente può optare per la “tassazione in entrata”, versando l’imposta già al momento del conferimento del bene in trust. In questo caso i successivi trasferimenti in favore dei beneficiari che appartengono alla stessa categoria dei beneficiari per i quali è stata versata l’imposta in via anticipata, non sono soggetti ad imposta.

I profili di territorialità relativi al trust sono disciplinati dal nuovo comma 2-bis dell’articolo 2 del Tus in base al quale:

  • se il disponente, al momento della separazione patrimoniale, è residente nello Stato, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari
  • se il disponente non è residente nello Stato, l’imposta si applica limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato, trasferiti al beneficiario.   

Rendite e pensioni
È stato modificato l’articolo 17 del Tus in tema di determinazione della base imponibile per le rendite e le pensioni.

Il nuovo comma 1-ter dell’articolo 17 del Tus dispone che il saggio legale di interesse, da assumere ai fini della determinazione dei coefficienti da utilizzare per la base imponibile delle rendite e pensioni, non può essere inferiore al tasso del 2,5%.

Questa misura è stata disposta al fine di evitare che le oscillazioni del saggio legale d’interesse possano produrre effetti distorsivi ai fini del calcolo della base imponibile di cui sopra.

Il prospetto dei coefficienti da utilizzare in tema di determinazione del valore di usufrutto, rendite e pensioni vitalizie è, ora, allegato al Tus, mentre in passato occorreva riferirsi al prospetto allegato al testo unico dell’imposta di registro.

Liberalità indirette
La norma sulle liberalità indirette (articolo 56-bis) è stata modificata al fine di renderla coerente con le aliquote e la disciplina dell’imposta di donazione già in vigore. In particolare, è stata soppressa la lettera b) dell’articolo 56-bis che, nell’elencare le condizioni che dovevano sussistere ai fini dell’accertamento delle liberalità indirette, includeva la circostanza secondo la quale la liberalità doveva aver determinato, da sola o unitamente a liberalità già effettuate, un incremento patrimoniale superiore a 350 milioni di lire.

Secondo la nuova disciplina ai fini dell’accertamento della liberalità indiretta è sufficiente che l’esistenza della stessa risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi.

In tal caso si applica l’aliquota dell’8%, per la parte che eccede la franchigia, qualora prevista.

In caso di registrazione volontaria, invece, la liberalità indiretta sarà tassata con le aliquote e le franchigie ordinarie, indicate nell’articolo 56 Tus.

Modifiche di coordinamento
Ulteriori modifiche hanno avuto lo scopo di dare maggiore sistematicità all’impianto normativo dell’imposta di donazione.

A tale scopo:

  • la previsione, in passato riportata nell’articolo 55 Tus, relativa alla detrazione delle imposte versate all’estero, è stata inserita nel quinto comma dell’articolo 56 Tus
  • nel comma 1-bis dell’articolo 55 del Tus, tra le tipologie di atti soggetti a registrazione anche se stipulati all’estero, sono stati inseriti gli atti istitutivi e di dotazione dei trust, sempreché i beneficiari siano residenti nello Stato.

Nella successiva puntata, in corso di pubblicazione, saranno esaminate le novità apportate dal Dlgs all’applicazione dell’imposta di registro. 

31Gen

“Modello Milano”, firmata una nuova intesa per rafforzare il contrasto dell’evasione fiscale

Un importante passo avanti nel contrasto dell’evasione fiscale grazie alla firma, avvenuta il 28 gennaio 2025, del protocollo d’intesa tra la procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il Comando provinciale della Guardia di finanza e l’Agenzia delle entrate – direzione Regionale della Lombardia e le due direzioni provinciali di Milano. L’accordo mira a consolidare la collaborazione interistituzionale per neutralizzare i più gravi illeciti penali tributari, consolidando le sinergie operative tramite, anche, un più strutturato e puntuale scambio di informazioni

Il focus è orientato a una maggiore rapidità ed efficacia nelle verifiche fiscali, negli accertamenti tributari e nelle indagini penali, in un’ottica di coerenza e proficuità per recuperare risorse finanziarie fondamentali per la collettività.

Il procuratore della Repubblica, Marcello Viola, ha sottolineato l’importanza dell’intesa che “dà una veste formale alla metodologia di lavoro adottata già da tempo nel capoluogo lombardo dalla procura della Repubblica, dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle Entrate, per rendere ancora più efficiente l’attività di contrasto ai fenomeni evasivi e di frode di maggiore complessità, specie quelli di respiro internazionale. Il “Modello Milano”, infatti, ha permesso negli ultimi 3 anni di recuperare risorse a beneficio della collettività per circa 2 miliardi di euro”.

Analogamente, il generale Andrea Fiducia, Comandante provinciale della Guardia di finanza, il direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, Antonino Di Geronimo, e le direttrici provinciali di Milano, Angela Calcò e Francesca Catola, hanno evidenziato l’importanza dell’accordo per migliorare l’efficacia e la tempestività delle azioni contro l’evasione fiscale sia in materia di imposte sui redditi che sul valore aggiunto.

Quest’ultima intesa è solo un ulteriore tassello che si inserisce infatti in un più ampio percorso di collaborazione e confronto portato avanti a livello istituzionale e che, nello specifico, segue l’accordo dello scorso dicembre, siglato tra la direzione regionale delle Entrate e dell’Agenzia entrate-Riscossione e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per collaborare al fine di tutelare la legalità e garantire lo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero per l‘efficace gestione della crisi e/o dell’insolvenza delle imprese.

Si consolida, quindi, un percorso già da tempo intrapreso, ma, soprattutto, una strategia di collaborazione allargata che ha avviato un modo di operare nel contrasto dell’evasione e nella tutela della legalità, con l’intento di estenderlo nei prossimi mesi a tutte le province lombarde, così che il “Modello Milano” possa diventare “Modello Lombardia”, uno strumento rafforzato per garantire più equità e correttezza nell’adempimento degli obblighi tributari.

30Gen

Canone Tv senza contratto elettrico: versamento entro il 31 gennaio

Entro domani, 31 gennaio 2025, i cittadini che si trovano nella situazione in cui nessun componente della loro famiglia anagrafica è titolare di un contratto elettrico di tipo domestico residenziale, devono versare il canone Tv per uso privato, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 e, a seconda dei casi, i codici tributo TVRI e TVNA. Il primo per il rinnovo, il secondo per un nuovo abbonamento.

In linea generale, il canone Tv deve essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno. Questo vale anche per coloro che ricevono la fornitura di energia elettrica da reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, come specificato nell’allegato al decreto n. 94/2016.

Il versamento del canone Tv può essere effettuato in diverse modalità:

  • unica soluzione annuale (90 euro da versare entro il 31 gennaio)
  • due pagamenti semestrali (45,94 euro ciascuno, da versare entro il 31 gennaio e il 31 luglio)
  • quattro rate trimestrali (23,93 euro ciascuna, da versare entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre).

Come effettuare il pagamento
Il pagamento deve essere eseguito tramite il modello F24, utilizzando modalità telematiche. Cioè, tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, accedendo ai canali telematici Fisconline o Entratel, oppure tramite l’home banking del proprio istituto di credito. In alternativa, ci si può rivolgere a un intermediario abilitato.
I contribuenti non titolari di partita Iva possono anche effettuare il versamento con il modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, a patto di non utilizzare crediti in compensazione o di pagare F24 precompilati dall’ente impositore.

Al momento della compilazione del modello, a seconda della tipologia di pagamento, e necessario indicare il codice tributo corretto:

  • TVRI, per il rinnovo dell’abbonamento Tv a uso privato
  • TVNA, per un nuovo abbonamento.

Tutto questo vale, come detto, per i contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, che non possono addebitarlo sulle fatture delle imprese elettriche. Per coloro che, invece, sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo di residenza, il pagamento avviene in dieci rate mensili, addebitate direttamente sulle fatture emesse dall’impresa elettrica.

Per approfondire l’argomento e trovare risposte, sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile una sezione dedicata al canone tv, nata dopo la rivoluzione con la quale il canone è stato addebitato sulle bollette per la fornitura dell’energia elettrica. La sezione contiene informazioni dettagliate sui diversi casi di esonero, su scadenze e rimborsi, spiega, attraverso numerosi esempi pratici, come compilare e trasmettere nei vari casi i modelli di pagamento e le dichiarazioni sostitutive e contiene le faq che rispondono ai quesiti più frequenti.