30Gen

Canone Tv senza contratto elettrico: versamento entro il 31 gennaio

Entro domani, 31 gennaio 2025, i cittadini che si trovano nella situazione in cui nessun componente della loro famiglia anagrafica è titolare di un contratto elettrico di tipo domestico residenziale, devono versare il canone Tv per uso privato, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 e, a seconda dei casi, i codici tributo TVRI e TVNA. Il primo per il rinnovo, il secondo per un nuovo abbonamento.

In linea generale, il canone Tv deve essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno. Questo vale anche per coloro che ricevono la fornitura di energia elettrica da reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, come specificato nell’allegato al decreto n. 94/2016.

Il versamento del canone Tv può essere effettuato in diverse modalità:

  • unica soluzione annuale (90 euro da versare entro il 31 gennaio)
  • due pagamenti semestrali (45,94 euro ciascuno, da versare entro il 31 gennaio e il 31 luglio)
  • quattro rate trimestrali (23,93 euro ciascuna, da versare entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre).

Come effettuare il pagamento
Il pagamento deve essere eseguito tramite il modello F24, utilizzando modalità telematiche. Cioè, tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, accedendo ai canali telematici Fisconline o Entratel, oppure tramite l’home banking del proprio istituto di credito. In alternativa, ci si può rivolgere a un intermediario abilitato.
I contribuenti non titolari di partita Iva possono anche effettuare il versamento con il modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, a patto di non utilizzare crediti in compensazione o di pagare F24 precompilati dall’ente impositore.

Al momento della compilazione del modello, a seconda della tipologia di pagamento, e necessario indicare il codice tributo corretto:

  • TVRI, per il rinnovo dell’abbonamento Tv a uso privato
  • TVNA, per un nuovo abbonamento.

Tutto questo vale, come detto, per i contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, che non possono addebitarlo sulle fatture delle imprese elettriche. Per coloro che, invece, sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo di residenza, il pagamento avviene in dieci rate mensili, addebitate direttamente sulle fatture emesse dall’impresa elettrica.

Per approfondire l’argomento e trovare risposte, sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile una sezione dedicata al canone tv, nata dopo la rivoluzione con la quale il canone è stato addebitato sulle bollette per la fornitura dell’energia elettrica. La sezione contiene informazioni dettagliate sui diversi casi di esonero, su scadenze e rimborsi, spiega, attraverso numerosi esempi pratici, come compilare e trasmettere nei vari casi i modelli di pagamento e le dichiarazioni sostitutive e contiene le faq che rispondono ai quesiti più frequenti.

29Gen

Tax credit cinema: industrie post-produzione al via

Aperto dalle 12 di oggi il canale per presentare domanda per il credito d’imposta riservato alle industrie tecniche e di post-produzione del settore cinematografico. Lo comunica il Ministero della Cultura con una news pubblicata sul sito della direzione generale Cinema e Audiovisivo. Le domande potranno essere presentate tramite la piattaforma web del Mic entro le ore 23.59 del 3 marzo 2025. Le risorse stanziate sono complessivamente pari a 12 milioni di euro.

Le industrie tecniche e di post-produzione che potranno usufruire del beneficio sono individuate dall’articolo 2 del decreto interministeriale del 3 febbraio 2021. Per beneficiare del contributo devono avere sede legale e domicilio fiscale in Italia o che qui siano soggette a tassazione. A queste sono equiparate, a condizione di reciprocità, le industrie tecniche e di post-produzione con sede e nazionalità in un altro Paese dello Spazio economico europeo che abbiano una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia dove svolgano prevalentemente la propria attività e che siano soggette a tassazione in Italia.

In particolare, il credito d’imposta è riconosciuto alle micro, piccole o medie imprese del settore in misura pari al 30% delle spese complessivamente sostenute per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nel limite massimo annuo di 1 milione di euro per ciascuna impresa o gruppo di imprese. Nel caso in cui i richiedenti non siano micro o piccole o medie imprese, il credito d’imposta è pari al 15% delle stesse spese sostenute entro lo stesso limite di spesa a condizione che i lavori per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione siano realizzati in collaborazione con micro, piccole e medie imprese che sostengono direttamente almeno il 30% dei costi ammissibili.

Sono ammessi alla fruizione del credito d’imposta i soli progetti conclusi, anche di durata pluriennale, le cui spese siano state sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di presentazione della domanda.

Per chi avesse bisogno di supporto nella presentazione delle domande, segnaliamo che sul sito della direzione generale Cinema e Audiovisivo è disponibile un vademecum con tutte le informazioni utili. 

28Gen

Convenzione tra Regione e Dr per la gestione dell’Irap e Irpef

Il Direttore regionale del Piemonte dell’Agenzia delle entrate, Guido Isolabella, e il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, hanno sottoscritto oggi a Torino la convenzione triennale per la gestione dell’Irap e dell’addizionale regionale dell’Irpef, valida per il triennio 2025 – 2027.

L’intesa fra i due enti disciplina gli aspetti tecnici e gestionali con i quali l’Agenzia delle entrate metterà le proprie strutture operative a disposizione dell’ente locale per la gestione di tutti i processi lavorativi legati alle due imposte regionali.

Si tratta di una gestione di grandissimo rilievo economico: secondo gli ultimi dati disponibili validati dal Dipartimento delle Finanze per l’anno di imposta 2022, sono circa 2,5 milioni i contribuenti persone fisiche che hanno versato nell’anno l’addizionale regionale Irpef (per un gettito di oltre 1,4 miliardi di euro) e circa 235 mila i contribuenti Irap in Piemonte.

Con il rinnovo della convenzione l’Agenzia delle entrate ribadisce il proprio impegno nel collaborare con le realtà istituzionali del territorio: tutto ciò, di riflesso, migliora anche la qualità dei servizi che vengono erogati ai cittadini.

Con la stipula dell’accordo, l’Agenzia delle entrate fornisce alla Regione Piemonte le proprie strutture tecniche e le proprie competenze lavorative in campo tributario, in un’ottica di complessiva economia di scala per la pubblica amministrazione.

In sostanza, in base al rapporto convenzionale, l’Agenzia delle entrate si assume una serie di impegni concreti:

  • assistere i contribuenti per la corretta applicazione delle imposte regionali e per gli adempimenti connessi
  • liquidare le imposte sulla base delle dichiarazioni presentate
  • accertare l’imponibile non dichiarato e le relative imposte dovute
  • tutelare gli interessi dell’ente pubblico per le eventuali controversie relative alle imposte in sede di giustizia tributaria
  • erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti
  • adoperarsi per la riscossione spontanea e coattiva a tutela dell’interesse pubblico.

La convenzione cura anche nei dettagli gli aspetti tecnici legati ai tempi, ai costi, alle modalità di riversamento delle somme riscosse, ai reciproci scambi informativi.

27Gen

Indici sintetici di affidabilità, on line le prime bozze 2025

Si apre la stagione della modulistica Isa 2025. Pubblicato, nella pagina dedicata del sito dell’Agenzia, il primo gruppo di bozze dei modelli e delle relative istruzioni. Si tratta di:

  • 14 modelli riguardanti il gruppo Commercio
  • 14 modelli riguardanti il gruppo Manifatture
  • 15 modelli riguardanti il gruppo Servizi
  • 13 modelli riguardanti il gruppo Professionisti.

Come è noto gli indici sintetici esprimono il grado di affidabilità fiscale del contribuente allo scopo di favorire l’emersione delle basi imponibili e l’assolvimento degli obblighi tributari.

L’Agenzia segnala che la bozza dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Isa è aggiornata alla nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025 in sostituzione della classificazione “ATECO 2007 – Aggiornamento 2022”. La nuova classificazione verrà adottata, ai fini amministrativi, dal 1° aprile 2025.

24Gen

“Fisco e scuola” in sinergia al front office di Casarano

Il progetto “Fisco & Scuola” è un’iniziativa organizzata a livello nazionale dalle diverse articolazioni dell’Agenzia delle entrate volta a sensibilizzare le nuove generazioni verso comportamenti guidati dal senso civico nei confronti degli adempimenti di natura fiscale.

Questa iniziativa, condotta da diversi anni anche dai funzionari in servizio presso l’Ufficio territoriale di Casarano, nell’edizione 2025 è stata implementata con il coinvolgimento del personale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (Ader).

La collaborazione fra le due Amministrazioni è il frutto di sinergie che giornalmente si sviluppano presso i locali dell’Ufficio territoriale, dove sono presenti degli sportelli gestiti dal personale di Ader. La condivisione degli stessi spazi di lavoro favorisce un quotidiano confronto fra il personale impiegato in procedimenti amministrativi differenti, ma volti al fine comune della tutela dell’interesse erariale.

Questa finalità condivisa è stata uno degli argomenti centrali della giornata informativa dello scorso 8 gennaio organizzata congiuntamente dal personale delle due Amministrazioni presso l’immobile di via Principe De Curtis, che ha visto la partecipazione delle classi quinte del Liceo Rita Levi Montalcini di Casarano.

I ragazzi e le ragazze, accompagnati dai loro docenti, hanno avuto modo di visitare gli spazi accessibili al pubblico del front-office  condiviso dai due enti.

L’occasione è stata utile anche per illustrare agli studenti il processo di digitalizzazione cha hanno intrapreso le due amministrazioni e il ricco portafoglio di servizi fruibile mediante i canali telematici.

Nel proseguo dell’incontro il confronto si è focalizzato sulle tematiche generali riguardanti le attività svolte dai due enti, nonché sulle buone prassi che ogni cittadino può attuare, utili a diffondere la cultura della legalità per il benessere della collettività.

Particolare accento si è posto sul principio di proporzionalità introdotto a partire dal 2024 anche nello Statuto del contribuente con le disposizioni contenute nell’articolo 10-ter, e i suoi riflessi sull’attività di contrasto agli illeciti fiscali e sulle procedure amministrative atte alla riscossione dei tributi.

Gli studenti e le studentesse hanno dimostrato particolare apprezzamento per il “lato umano” dell’apparato amministrativo, emerso da tutti gli interventi dei referenti delle due Amministrazioni, chiamato alla difficile ponderazione fra la tutela degli interessi erariali ed il rispetto dei diritti fondamentali attinenti alla spera personale del cittadino.

di

Antonio Orlando

Maria Amalia Duca Stefanachi

24Gen

Cirié, da lunedì 27 gennaio nuova sede per l’Agenzia

Da lunedì 27 gennaio l’Ufficio territoriale di Cirié dell’Agenzia delle entrate si trasferisce in via Andrea D’Oria 16/5, nel complesso di Palazzo Fenoglio, e lascia i locali della sede di via Mazzini, nel complesso “Ciriè 2000”, operativo fino a oggi.

Il trasferimento nella nuova sede avviene in virtù della convenzione con l’Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese che ha garantito le migliori condizioni materiali per il mantenimento della sede logistica dell’amministrazione fiscale: all’Ufficio Territoriale di Ciriè (nel comprensorio amministrativo della Direzione Provinciale II di Torino) fanno capo 39 comuni (Ala di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoira, Caselle Torinese, Ceres, Chialamberto, Cirié, Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Front, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Lanzo Torinese, Leini, Lemie, Mappano, Mathi, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Robassomero, Rocca Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Varisella, Vauda Canavese, Villanova Canavese, Viù) per una popolazione residente di circa 135mila abitanti.

Rimangono immutate le modalità di servizio al pubblico: l’ufficio sarà aperto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13, con appuntamenti in presenza, telefonici e in videochiamata; al pomeriggio l’attività dell’ufficio continua con appuntamenti telefonici e in videochiamata.

Per prenotare un servizio, gli utenti possono seguire le istruzioni sulle pagine dedicate del sito internet dell’Agenzia delle Entrate Prenota un appuntamento

Inoltre, i cittadini possono utilizzare 24 ore su 24 i servizi telematici o richiedere assistenza a distanza via e-mail o Pec (per maggiori informazioni visita la pagina Come accedere ai servizi fiscali, catastali e ipotecari)

23Gen

“Caro Sindaco…”: parte la settima edizione del concorso di Fisco e Scuola

Al via l’edizione 2025 di “Caro Sindaco…“, il concorso promosso dalla Dr Campania con l’obiettivo di portare studenti e studentesse della regione a riflettere sul valore etico e sociale della contribuzione.

L’iniziativa che si inserisce nell’ambito di “Fisco e Scuola”, il progetto dell’Agenzia delle Entrate finalizzato a diffondere tra le giovani generazioni il senso della legalità fiscale e i principi costituzionali dell’etica contributiva, anche quest’anno prevede la collaborazione con Agenzia delle entrate-Riscossione.

Le scuole che partecipano al concorso dovranno elaborare un progetto che valorizzi il proprio territorio (città/quartiere), da sottoporre idealmente al proprio sindaco, affinché sia realizzato con i fondi comunali, costituiti per lo più dalle entrate tributarie. Le proposte potranno essere illustrate con foto, fumetti, canzoni, video e altre forme espressive.

Il bando del concorso e il modulo di adesione sono disponibili sul sito della direzione regionale Entrate della Campania.

23Gen

Adempimento collaborativo, un nuovo servizio web per gli utenti

C’è un nuovo servizio web per i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo. Si tratta di un applicativo, disponibile nell’area riservata del sito istituzionale delle Entrate, che consente di gestire in modo più semplice i documenti connessi all’appartenenza al regime. Possono utilizzare il servizio sia i contribuenti che hanno presentato istanza di adesione prima dell’entrata in vigore del Dlgs n. 221/2023 (“soggetti aderenti”), sia coloro che hanno già presentato l’istanza e sono stati inseriti nella lista dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi (“nuovi istanti”).

Le nuove funzionalità 
A cosa serve il nuovo servizio digitale? Sinteticamente, “Regime adempimento collaborativo”, questo il nome del nuovo applicativo, semplifica l’inserimento, la gestione e la consultazione dei documenti relativi al regime di adempimento collaborativo. Ma vediamo nel dettaglio.

In primo luogo, l’utente può scaricare i modelli da utilizzare per redigere la mappa dei rischi e dei controlli fiscali, la quale, per i processi aziendali e per ogni attività di cui questi si compongono, ha lo scopo di evidenziare il valore economico delle attività in cui si scompone il processo, i rischi fiscali associati, la loro rilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali e i relativi controlli. Ad oggi è disponibile il modello standardizzato di mappa dei rischi per il settore industriale (vedi articolo: Adempimento collaborativo, le linee guida sul rischio fiscale).

Inoltre, dopo le verifiche eseguite con esito positivo dal sistema, il contribuente può caricare la mappa compilata. È possibile caricare anche ulteriori documenti che riguardano il regime di adempimento collaborativo, come ad esempio il corpus normativo interno del Tax control framework (il Tax control model, la Strategia fiscale, eccetera), la relazione agli organi di gestione prevista dall’articolo 4 del Dlgs n. 128/2015 e le certificazioni disposte dal comma 1-bis del medesimo articolo del decreto. Il servizio prevede anche la possibilità di consultare e all’occorrenza aggiornare i documenti di pertinenza.

L’adempimento collaborativo in breve
Introdotto dal Dlgs n. 128/2015, l’istituto è stato concepito con l’obiettivo principale di instaurare un rapporto di fiducia tra contribuente e Amministrazione, in un’ottica di prevenzione del rischio fiscale attraverso un’interlocuzione congiunta delle due parti su elementi di fatto.

Il regime è riservato ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro. La soglia si abbasserà a 500 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, fino a scendere a 100 milioni di euro a partire dal 2028. 
 

23Gen

Concorso per 148 funzionari in Agenzia: le prove orali iniziano il 10 febbraio

Ultimo step per il concorso in Agenzia di 80 unità, aumentate a 148, per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario gestionale. È on line sul sito dell’Agenzia l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale suddivisi per direzione regionale o centrale delle Entrate. Gli esami si svolgeranno a partire dal 10 febbraio 2025, a Roma, in Via Giorgione n. 106, ogni lunedì e martedì di ciascuna settimana, ad eccezione dei giorni 17 e 18 febbraio 2025.

Il giorno e l’orario di ciascun candidato saranno comunicati a mezzo di Posta elettronica certificata. La mancata presentazione all’esame sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla procedura.

I vincitori sono destinati ai processi di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane.

Secondo quanto indicato nel bando sono stati ammessi i candidati che hanno riportato il punteggio di almeno 21/30. Gli aspiranti funzionari rientrano in graduatoria nel limite massimo di tre volte il numero dei posti per i quali concorrono. In caso di parità di punteggio nell’ultimo posto utile in graduatoria, i candidati sono comunque ammessi alla prova orale.

Gli elenchi sono redatti in forma anonima e riportano il codice candidato, il voto riportato e la struttura di assegnazione.

La Pec con il giorno di convocazione è quella indicata dai candidati nella domanda di partecipazione.

L’avviso e i relativi allegati sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate, seguendo il percorso Amministrazione trasparente/bandi di concorso/concorsi in svolgimento.

22Gen

Canone tv in bolletta, fino al 31 gennaio per l’esonero

Ancora qualche giorno a disposizione per chi ha intenzione di richiedere l’esonero del pagamento del canone Tv tramite addebito in bolletta. I contribuenti che non possiedono un apparecchio televisivo, e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale ad uso domestico, hanno infatti tempo fino al 31 gennaio 2025 per evitare l’addebito nella fattura, presentando via web (oppure con raccomandata o Pec), l’apposita dichiarazione sostitutiva, direttamente o tramite intermediario. Per ottenere l’esonero, è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica possieda un apparecchio televisivo.

La dichiarazione sostituiva: come funziona
In particolare, gli interessati devono compilare il “quadro A” del modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, insieme alle relative istruzioni, con il quale il contribuente dichiara che in nessuna delle abitazioni dove è attiva un’utenza elettrica a suo nome è presente un apparecchio tv proprio o appartenente a un componente della sua famiglia anagrafica, nella quale rientrano le persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune.

Sempre all’interno del “quadro A”, i soggetti interessati possono inoltre certificare di non essere in possesso di un’altra tv, oltre a quella per cui è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento.

Ricordiamo che la compilazione può essere effettuata anche dagli eredi, al fine di dichiarare che nell’abitazione presso la quale è ancora attiva l’utenza elettrica temporaneamente intestata a una persona deceduta, non è presente alcun apparecchio Tv.

La dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata dai contribuenti che non sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale. Ad esempio, se nella stessa famiglia anagrafica un soggetto è titolare dell’utenza elettrica e un altro è il titolare dell’abbonamento Tv, il canone è addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica e si procederà alla voltura automatica dell’abbonamento nei confronti del titolare dell’utenza, senza la necessità di alcun adempimento a carico del vecchio abbonato.

Tempistiche e validità dell’esonero
Per ottenere l’esonero dal pagamento del canone Tv, occorre riconfermare ogni anno di non possedere la televisione, ripresentando pertanto la dichiarazione sostitutiva completa. Per determinare la validità dell’esonero, i tempi di presentazione sono i seguenti:

  • dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo, l’esonero è valido per l’intero anno successivo
  • dal 1° febbraio al 30 giugno, l’esonero è valido solamente per il secondo semestre dello stesso anno.

Quindi se la dichiarazione è trasmessa entro il 31 gennaio, l’esonero sarà valido per tutto il 2025, mentre chi la presenterà dal 1° febbraio e fino al prossimo 30 giugno lo vedrà riconosciuto sul secondo semestre dell’anno.

Inoltre, i contribuenti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale (senza averne altre dello stesso tipo nel medesimo anno), devono inviare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione della Tv entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura, per vedere riconosciuto l’esonero fin da tale data.

Come inviare la richiesta
La dichiarazione va presentata direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede, tramite:

  • l’apposita applicazione web
  • intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera)
  • posta elettronica certifica (Pec), purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta con firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 n. 82/2005 (Cad). La dovrà essere inviata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
  • raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino, allegando un documento di riconoscimento valido.

Se l’addebito è già a carico di un familiare
Per completezza, si ricorda che è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva anche nel caso in cui si è titolari di utenza elettrica di tipo residenziale e il canone è già stato addebitato ad un altro componente della famiglia anagrafica. Occorre infatti comunicare all’Agenzia il codice fiscale di chi già paga il canone e la data dalla quale decorre lo stato di appartenenza. In questo caso va compilato il quadro B della dichiarazione, che può essere presentata in qualunque momento dell’anno e non va ripresentata se non cambiano i presupposti.

Nella compilazione del quadro B è importante indicare da quando si fa parte della stessa famiglia anagrafica. La data di questo presupposto, infatti, produce effetti sulla determinazione del canone. In particolare

  • se la data di inizio di appartenenza alla famiglia anagrafica decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione il canone non è dovuto per l’intero anno
  • se decorre dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione il canone è dovuto per il primo semestre e non è dovuto a partire dal secondo semestre
  • se il presupposto decorre dal 2 luglio dell’anno di presentazione al 1°gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di presentazione e non è dovuto per l’anno successivo
  • se, infine, si fa parte della stessa famiglia anagrafica già prima del 1° gennaio dell’anno di presentazione è possibile indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dello stesso anno.

In caso di cambiamenti in corso d’anno
Può capitare, infine, che le condizioni dichiarate in precedenza possano cambiare. Ad esempio, viene acquistato un nuovo apparecchio televisivo nel corso dell’anno, oppure viene meno la situazione di appartenenza alla medesima famiglia anagrafica precedentemente dichiarata.

In tali casi, queste modifiche vanno tempestivamente comunicate al Fisco, compilando il quadro C della dichiarazione. Il canone, in queste eventualità, sarà addebitato dal mese in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva.