25Ott

Contributo per il Superbonus 2024, invio domande fino al 31 ottobre

Il 31 ottobre è l’ultimo giorno utile per richiedere il contributo a fondo perduto previsto a favore dei contribuenti a basso reddito in relazione alle spese per interventi edilizi detraibili al 70% (articolo 1 del decreto legge n. 212/2023). Si tratta del contributo per le spese che rientrano nel Superbonus, che comprendono efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. I costi devono essere stati sostenuti al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.

La domanda va inviata, dal richiedente o tramite un intermediario con delega alla consultazione del cassetto fiscale, tramite l’apposita procedura messa a disposizione dall’Agenzia nell’area riservata del sito internet. Il direttore dell’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 18 settembre scorso, ha approvato il modello da utilizzare con le relative istruzioni.

I soggetti interessati
Il perimetro della misura e le modalità di attribuzione sono stati definiti da un decreto del Mef dello scorso 6 agosto, pubblicato in GU il 5 settembre (vedi articolo “Contributo per il Superbonus 2024, dal Mef le modalità di erogazione”).

In sintesi, il contributo spetta a coloro che:

  • hanno un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2023 non superiore a 15mila euro (le modalità di calcolo sono indicate sulle istruzioni del modello della richiesta)
  • hanno sostenuto tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 spese relative a interventi edilizi, detraibili dall’Irpef con percentuale del 70%, effettuati sull’unità immobiliare per la quale il richiedente ha titolo di possesso o di detenzione nonché a interventi effettuati sulle parti comuni condominiali dell’edificio di cui l’unità immobiliare fa parte. Gli interventi edilizi predetti devono aver raggiunto, alla data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% asseverato e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Il bonus erogabile è pari al 70% dei costi sostenuti direttamente dal richiedente oppure per gli interventi condominiali a lui imputati, entro un limite massimo di spesa di 96mila euro. Il limite è ridotto in misura proporzionale se più soggetti aventi diritto abbiano sostenuto quote della spesa agevolabile.

Il contributo richiesto non può essere superiore al 30% delle spese ammesse al contributo e ha quindi un importo massimo di 28.800 euro, ossia il 30% di 96mila euro.

Come inviare la domanda
Per la richiesta del contributo, i soggetti devono inviare la domanda direttamente o tramite un intermediario con delega alla consultazione del cassetto fiscale del richiedente, all’Agenzia delle entrate, esclusivamente mediante una procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Amministrazione. 
La domanda, redatta con l’apposito modello, deve contenere:

  • il codice fiscale del richiedente
  • il codice fiscale del defunto, nel caso in cui il richiedente sia un erede
  • il codice fiscale del legale rappresentante di chi chiede il contributo, nel caso in cui il beneficiario sia minore o interdetto
  • le dichiarazioni sul possesso dei requisiti per l’ottenimento del contributo a fondo perduto.

Una volta chiusa la finestra per gli invii, l’Agenzia delle entrate ripartirà le risorse finanziarie disponibili, pari a 16.441.000 euro, sulla base degli importi dei contributi richiesti. Le percentuali di ripartizione saranno comunicate, entro il prossimo 30 novembre, con un ulteriore provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il contributo arriverà ai beneficiari tramite accredito sul conto corrente identificato dall’Iban indicato nella richiesta, intestato al soggetto richiedente.

25Ott

Redditi 2024, invio online entro il prossimo 31 ottobre

È ormai dietro l’angolo la scadenza per la presentazione telematica di tutto il pacchetto dei modelli “Redditi 2024”. Entro giovedì 31 ottobre dovranno, infatti, essere inviate le dichiarazioni Irpef relative alle persone fisiche e alle società di persone, e Ires relative alle società di capitali e agli enti commerciali ed equiparati. Il 31 ottobre è anche l’ultimo giorno a disposizione degli eredi autorizzati a presentare la dichiarazione dei redditi per delle persone decedute nel 2023 o entro il 30 giugno 2024. Insieme al modello, le persone fisiche dovranno trasmettere anche la scheda che contiene la scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.

Per tutti, il periodo d’imposta interessato è il 2023.

La scadenza è slittata dal 15 al 31 ottobre in seguito alle modiche al calendario dichiarativo apportate dai Dlgs n. 108/2024. L’intervento legislativo ha fissato il termine per la presentazione dei modelli Redditi e Irap 2024 al 31 ottobre 2024. Per i soggetti Ires, la scadenza coincide con l’ultimo giorno del decimo mese (invece del quindicesimo giorno del decimo mese) successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Nel dettaglio, per evitare maggiorazioni, non potranno mancare l’appuntamento di fine mese i modelli:

Sono tutti disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate insieme alle relative istruzioni. Una volta compilati, dovranno essere inviati all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

Redditi Pf entro ottobre, per chi ha scelto la via online
In via generale, la dichiarazione Redditi Pf deve essere presentata dai contribuenti, non esonerati, che nel 2023 hanno conseguito redditi, e dagli obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come i titolari di partita Iva) anche nel caso in cui non abbiano percepito alcun reddito.

Da quest’anno, in via sperimentale, l’Amministrazione finanziaria ha predisposto, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni uniche di lavoro autonomo e i dati trasmessi da parte di terzi, anche il modello Redditi Pf precompilato per i contribuenti persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.

Non devono, di regola, presentare la dichiarazione, i contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, con redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore a 10,33 euro. Tuttavia, gli esonerati possono comunque presentare la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2023 o da acconti versati nello stesso anno.

Il modello può essere presentato esclusivamente in digitale, per via telematica o tramite i servizi online dell’Agenzia, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.

Sul sito delle Entrate sono, inoltre, disponibili, nell’area riservata, l’applicativo Redditi Pf Web, e, nella sezione dedicata alle dichiarazioni, il software RedditiOnLine Pf, che consentono la compilazione e l’invio del modello e la predisposizione della delega di pagamento F24.

Attenzione, la presentazione si considera andata a buon fine nel giorno in cui è si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia, ossia una volta ricevuta la comunicazione telematica delle Entrate che attesta il ricevimento dei dati.

Per completezza ricordiamo che la dichiarazione in forma cartacea poteva essere presentata presso gli uffici postali dal 2 maggio al 30 giugno 2024.

Dichiarazione delle società di persone ed enti equiparati
Sono chiamate alla presentazione del modello Redditi Sp:

  • le società semplici
  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice
  • le società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza)
  • le società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale)
  • le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni
  • le aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori)
  • i gruppi europei di interesse economico Geie.

Niente modello Redditi Sp, invece, per:

  • le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello Redditi Pf)
  • le società di persone ed equiparate non residenti (in questo caso va compilato il modello Redditi società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il modello Redditi enti non commerciali ed equiparati)
  • i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 se, in qualità di sostituti d’imposta, hanno effettuato ritenute.

Tra le novità del modello 2024 segnaliamo che:

  • i quadri RP e RN sono stati aggiornati per gestire la nuova percentuale di detrazione del 7% per cento per l’anno 2024 (articolo119, Dl, n. 34/2024)
  • il quadro RW è stato ritoccato per recepire la nuova disciplina fiscale relativa all’imposta sul valore delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato
  • nel quadro RM e nel quadro FC è stata prevista la gestione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio in caso di opzione della controllante con riferimento alle controllate non residenti.

Ricordiamo, inoltre, che gli esercenti arti e professioni e attività di impresa, che operano in attività economiche per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono tenuti alla presentazione del modello Isa, che costituisce parte integrante di Redditi.

Redditi Sc, è il modello delle società di capitali e degli enti non commerciali equiparati
È la dichiarazione dei soggetti Ires. In particolare, il modello Redditi Sc deve essere presentato:

  • dalle società per azioni e in accomandita per azioni
  • dalle società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese quelle hanno ottenuto la qualifica di Onlus e cooperative sociali
  • dalle società di mutua assicurazione, e le società europee disciplinate dal regolamento (Ce) n. 2157/2001 e le società cooperative europee disciplinate dal regolamento (Ce) n. 1435/2003, residenti in Italia
  • dagli enti commerciali, compresi i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti in Italia
  • dalle società e dagli enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti.

Inoltre, devono presentare Redditi Sc le società e gli enti commerciali non residenti, che nell’anno di riferimento della dichiarazione (2023 nel nostro caso) hanno prodotto in Italia: redditi tramite stabili organizzazioni, redditi fondiari, di capitale, diversi o derivanti da partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti.

Il modello deve essere inviato utilizzando il software RedditiOnLine SC attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Il modello per gli enti senza scopo di lucro
Presentano il modello Redditi Enc:

  • gli enti non commerciali, pubblici e privati, diversi dalle società, e i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti in Italia
  • le Onlus, escluse le società cooperative, comprese quelle sociali
  • le società e gli enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia
  • i curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’Ires e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

Devono, inoltre, presentare Redditi Enc 2024 gli Enti non commerciali e le società non residenti che nel 2023 hanno conseguito redditi di impresa tramite stabili organizzazioni, redditi fondiari, di capitale, diversi, di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia, redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti.

Anche in questo caso l’Agenzia delle entrate mette a disposizione un’applicazione informatica per la trasmissione telematica della dichiarazione, si tratta del software RedditiOnLine ENC.

Ricordiamo che gli esercenti di attività economiche per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono tenuti alla presentazione del modello Isa.

23Ott

Riversamento Bonus ricerca e sviluppo: richieste entro giovedì 31 ottobre

Ancora qualche giorno per attivare la procedura di regolarizzazione per il credito d’imposta Ricerca e sviluppo indebitamente fruito. Giovedì 31 ottobre è l’ultimo giorno per l’invio delle domande all’Agenzia, tramite l’apposito modelloRichiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo“.

Il termine per l’invio delle richieste, in precedenza fissato al 30 luglio 2024, è stato infatti differito al 31 ottobre 2024 dal Dl n. 39/2024 convertito con la legge n. 67/2024. La trasmissione dovrà avvenire utilizzando il software dedicato, disponibile gratuitamente sul sito delle Entrate. Nelle domande i contribuenti dovranno indicare il periodo d’imposta in cui è stato maturato il credito, gli importi da restituire e alcuni dati riguardanti le attività e le spese ammissibili.

Si ricorda che il riversamento spontaneo (articolo 5, commi da 7 a 12 del Dl n. 146/2021) consente di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del Bonus investimenti in attività di ricerca e sviluppo, senza l’applicazione di interessi e sanzioni (articolo 3, decreto legge 145/2013). La procedura riguarda il credito maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione fino al 22 ottobre 2021.

Possono avvalersi della procedura i soggetti:

  • che hanno svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo, sostenendone le spese
  • che non hanno tenuto conto della norma di interpretazione autentica secondo cui “ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese  ammissibili relative  alle  attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in  laboratori o  strutture situati nel territorio dello Stato italiano” (articolo 1, comma 72, della legge n. 145/2018).
  • che hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili violando i principi di pertinenza e congruità, o nella determinazione della media storica di riferimento.

La procedura è esclusa nel caso in cui l’utilizzo in compensazione dei crediti sia stato già accertato con l’atto di recupero crediti divenuto definitivo alla data del 22 ottobre 2021. La preclusione opera anche quanto il bonus utilizzato in compensazione è originato da condotte fraudolente. La presenza di una causa di esclusione accertata dall’Ufficio determina la decadenza dalla procedura.

I soggetti dovranno poi riversare le somme entro il 16 dicembre 2024 in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, tramite il modello F24 Elide, indicando i codici tributo “8170” (unica soluzione), “8171” (prima rata), “8172” (seconda rata), “8173” (terza rata).

Il riversamento si intende perfezionato nel momento in cui è stato versato l’intero importo dovuto o è stata pagata l’ultima rata. La conclusione della procedura prevede l’esclusione dalla punibilità per indebita compensazione (articolo 10-quater, Dlgs n. 74/2000).

19Ott

Nuove assunzioni in Agenzia: il programma per il 2024 e 2025

Con un avviso pubblicato sul proprio sito, l’Agenzia annuncia che, nel corso dell’anno e nel primo semestre del 2025, ha in programma l’avvio di più procedure concorsuali finalizzate a portare nuove risorse all’Amministrazione. Il programma, con l’indicazione dei profili ricercati e dei tempi indicativi di pubblicazione dei bandi, è online sul sito delle Entrate.

I bandi in programma
Tra la fine dell’anno in corso e il primo semestre del 2025, è prevista l’assunzione di complessivi 340 funzionari da destinare a diverse attività. In particolare:

  • 150 da assegnare alle attività di adempimento collaborativo (cooperative compliance) e di fiscalità internazionale
  • 60 funzionari tecnici per i servizi tecnici e processi di logistica
  • 6 funzionari tecnici per i processi di analisi delle banche dati del patrimonio e del mercato immobiliare – Osservatorio del mercato immobiliare
  • 49 funzionari gestionali, per processi di gestione di gare e contratti pubblici, prevenzione della corruzione e data protection
  • 8 funzionari gestionali, per processi di monitoraggio ed analisi dei risultati del ciclo di programmazione e pianificazione degli acquisti
  • 67 funzionari gestionali, per i processi di contabilità, bilancio, pianificazione e controllo di gestione, auditing.

Per ciascun profilo è richiesta la laurea ad hoc.

Nello stesso arco temporale, inoltre, sarà bandito un concorso per il reclutamento di 20 dirigenti di seconda fascia da destinare agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e materiali dell’Agenzia delle entrate, con diploma di laurea, conseguito secondo il vecchio l’ordinamento di studi (precedente al Dm n. 509/1999) o titolo equipollente per legge o laurea specialistica o magistrale.

Per questi, i requisiti sono stringenti. Gli aspiranti, infatti devono alternativamente:

  • essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni con almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con Dpcm, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni
  • essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali
  • aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea
  • essere cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Il “blocco” in corsa
Nel corso del 2024, ricordiamo, sono stati già banditi altri concorsi, tre dei quali ancora in svolgimento. Si tratta del reclutamento, a tempo indeterminato, di 80 funzionari, aumentati a 148 unità, per l’attività di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane; di 50 funzionari per la famiglia professionale Ict, di cui 25 data analyst e 25 funzionari Ict addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica, e di 27 unità, di cui 5 da inquadrare nell’area degli assistenti e 22 in quella dei funzionari, da assegnare agli uffici dell’Agenzia con sede in Valle d’Aosta.

19Ott

Bonus investimenti Mezzogiorno: da oggi è possibile inviare le domande

Da oggi è possibile presentare, sul sito dell’Agenzia delle entrate, la domanda per poter usufruire del credito d’imposta riservato alle imprese dei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura che nel 2023 hanno acquistato beni strumentali da impiegare in strutture produttive del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo).

Il modello di comunicazione, approvato con un provvedimento pubblicato lo scorso 15 ottobre, potrà essere inviato esclusivamente in via telematica da oggi fino al 18 novembre 2024 (vedi articolo: Agricoltura, pesca, acquacoltura: invii per il tax credit dal 17 ottobre). Per l’accesso al credito è necessario indicare alcune informazioni come, ad esempio, i dati dell’impresa beneficiaria e del progetto d’investimento.

L’istanza può essere inviata, anche tramite un intermediario abilitato, esclusivamente attraverso il software “cimagricoltura23” disponibile sul sito dell’Agenzia. Nei cinque giorni successivi alla presentazione della domanda, sarà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Saranno considerate valide le comunicazioni trasmesse alla data del 18 novembre 2024 e nei quattro giorni precedenti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. Inoltre, fino al 18 novembre 2024 sarà anche possibile inviare una comunicazione sostitutiva o rinunciare completamente al credito d’imposta richiesto con una precedente domanda.

19Ott

Concordato preventivo biennale, nuovi chiarimenti dall’Agenzia

In caso di esercizio dell’opzione per il Cpb, l’eventuale eccedenza a credito degli acconti versati e delle ritenute subite rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale, potrà essere utilizzata in compensazione ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva. È una delle sette risposte fornite dall’Agenzia delle entrate, pubblicate oggi sul sito istituzionale, che fanno seguito ad altre indicazioni diffuse nei giorni scorsi (vedi articolo: Concordato preventivo biennale, a domanda l’Agenzia risponde). I chiarimenti relativi ai quesiti più frequenti, proposti da contribuenti e professionisti sul tema del nuovo istituto di compliance, sono consultabili sia nella sezione del sito relativa ai contribuenti Isa, che in quella relativa ai contribuenti forfetari. Varie le tematiche approfondite dall’Agenzia, oltre al calcolo degli acconti e dell’imposta sostitutiva. Vediamo nel dettaglio.

Condizioni di accesso e cause di esclusione
In una delle faq selezionate, il quesito fa riferimento alle modalità con cui una società tra professionisti, in quanto titolare di reddito d’impresa, possa accedere al Cpb. A questo proposito, l’Agenzia ricorda che la condizione imprescindibile per usufruire del regime è l’applicazione degli Isa, con la conseguente esclusione di quei soggetti per la cui attività d’impresa o lavoro autonomo tali indicatori non risultino approvati. 

Sempre in tema di cause di esclusione dall’istituto di compliance, si chiede all’Amministrazione se la modifica della compagine sociale impedisca l’accesso al concordato. In risposta, l’Agenzia ritiene che, relativamente alle società di capitali che optano per il regime di trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 del Tuir) eventuali modifiche non siano rilevanti. Come previsto dall’articolo 11 del decreto Cpb, infatti, tali modifiche non consentono l’accesso solamente alle società o associazioni indicate nell’articolo 5 del Tuir. E proprio in riferimento a questo articolo, replicando a un quesito successivo, si conferma che per tali società permane l’esclusione anche nei casi di recesso e di esclusione del socio/associato da un soggetto che imputi i redditi per trasparenza.

Tra i quesiti dedicati alle condizioni di accesso, un altro riguarda il conferimento dell’azienda di un’impresa individuale a favore di una società. Tale eventualità, spiegano le Entrate, è causa di esclusione dal Cpb, in quanto l’operazione determina la cessazione dell’attività d’impresa.

Cause di decadenza
L’omesso versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione al Cpb non è rilevante ai fini della decadenza soltanto nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso (articolo 22, comma 3, del decreto Cpb). La condizione è che tale regolarizzazione sia precedente al momento in cui il contribuente abbia ricevuto la comunicazione dell’esito del controllo automatico della dichiarazione prevista dall’articolo 36-bis, comma 3, Dpr n.600/1973. E’ quanto risponde l’Agenzia a una faq incentrata proprio sul rapporto tra omesso versamento e decadenza dal diritto all’agevolazione.

Reddito oggetto di concordato
Concludiamo con l’ultimo quesito, che fa riferimento ai soggetti in regime forfetario. In accordo con l’articolo 28 del decreto Cpb, l’Agenzia ricorda che il reddito proposto ai fini del concordato preventivo biennale deve essere considerato al lordo dei contributi previdenziali obbligatori. 

19Ott

E-fatture: lo Iota sceglie l’Italia per un confronto intraeuropeo

Nei giorni 16 e 17 ottobre, si è tenuta a Roma la quinta conferenza annuale dello Iota, ospitata dall’Agenzia delle entrate. L’evento ha visto la partecipazione di oltre cento delegati (in presenza) provenienti da 25 Paesi. Inoltre, grazie alla sua realizzazione in modalità ibrida, ha permesso la partecipazione da remoto a numerosi colleghi esteri.

L’argomento della conferenza
Il tema scelto per la quinta conferenza è il processo di fatturazione elettronica – in particolare, il ruolo dell’e-invoicing nell’ambito dell’acquisizione dei dati delle fatture da parte delle amministrazioni fiscali – i benefici ottenibili – sia per i contribuenti sia per l’Amministrazione finanziaria – e le modalità di implementazione giuridica e infrastrutturale. In tale contesto, la scelta del nostro Paese non appare affatto casuale, visti i numerosi e pioneristici progressi compiuti dall’Italia nel campo della fatturazione elettronica, rispetto alla quale l’Agenzia delle entrate ha maturato un’ampia e consolidata esperienza, ampiamente riconosciuta anche a livello internazionale. Infatti, l’Italia è l’unico paese in Europa, e uno dei pochi al mondo, in cui tutte le transazioni commerciali “domestiche” sono documentate attraverso una fattura elettronica in un unico formato strutturato, per un totale di circa 2,4 miliardi di fatture all’anno.

La tematica trattata nel corso della conferenza, per l’amministrazione fiscale italiana, è prioritaria e strategica e rappresenta una pietra miliare nel processo di modernizzazione ed efficientamento amministrativo, aumento della tax compliance e di contrasto all’evasione fiscale. L’ampia partecipazione alla Conferenza è un’ulteriore prova del forte interesse e della sensibilità per questo innovativo ed efficace strumento. La fatturazione elettronica ha rivoluzionato l’approccio di contrasto ai fenomeni di elusione ed evasione fiscale e sta contribuendo a modificare la relazione tra fisco e contribuente, riuscendo a garantire – in ottica by design – anche un incremento indotto del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari. L’implementazione della fatturazione elettronica ha rifondato il modo in cui le aziende operano sul nostro territorio: ha semplificato le operazioni, migliorato la trasparenza e la conformità legale, ha reso il nostro sistema fiscale più efficiente e affidabile, consentendo anche notevoli risparmi nella gestione documentale e una decisa riduzione nel consumo di materiali cartacei.

Dibattito e confronto con le altre amministrazioni fiscali e gli stakeholder
Nel corso dell’evento, numerosi sono stati gli interventi volti a condividere l’esperienza maturata in relazione al processo di fatturazione elettronica e al processo di e-reporting.

L’Italia ha illustrato i punti salienti, che hanno reso la fatturazione elettronica un’esperienza di successo. Sono stati elencati i numerosi vantaggi che l’introduzione della fatturazione ha apportato, in termini di nuovi servizi digitali forniti alle imprese e agli intermediari, di maggiore tempestività nell’intercettazione delle frodi Iva, di accresciuta percezione dell’attività di monitoraggio condotta dall’amministrazione fiscale e del conseguente incremento spontaneo di base imponibile.

Durante il dibattito è stato, inoltre, ribadito che il processo di introduzione e implementazione della fattura elettronica standardizzata e dell’e-reporting, adottando una visione sistemica, non è stato semplice da attuare e non ha potuto prescindere da solide sinergie con gli operatori e le associazioni di categoria, da infrastrutture tecnologiche moderne ed efficienti e da tempestivi e qualificati servizi di assistenza tecnico-procedurale e interpretativa del quadro normativo di riferimento.

Uno spazio particolare è stato dedicato alla campagna comunicativa che ha accompagnato ogni fase dell’implementazione e alle tecniche di analisi dei dati, che hanno permesso un più affinato ed efficace utilizzo delle informazioni estratte dalle fatture elettroniche, sia per il contrasto all’evasione e il recupero del tax gap, sia per una maggiore offerta di servizi al contribuente.

Iota
L’Organizzazione intraeuropea delle amministrazioni fiscali (Iota) è un’organizzazione intergovernativa senza scopo di lucro, che fornisce ai suoi membri una piattaforma per lo scambio di esperienze e migliori pratiche su questioni importanti e sugli sviluppi attuali riguardanti gli aspetti pratici dell’amministrazione fiscale.
L’attività principale dello Iota consiste nell’organizzazione di workshop e forum, che offrono ai partecipanti delle varie amministrazioni fiscali membri l’opportunità di condividere le loro opinioni ed esperienze e sviluppare le migliori pratiche.

19Ott

Tax credit audio-cinema: pubblicati i decreti del Mic

Pubblicati sul sito della Dg Cinema e Audiovisivo una serie di decreti direttoriali sul credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva previsti dal Dl n. 225/2024 (“Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”).

Nel Dd sulle disposizioni attuative sono elencati i soggetti, le opere interessate e i requisiti per poter accedere al cosiddetto “tax credit produzione”: film, opera televisiva e web, documentario, opera di animazione, cortometraggio, impresa cinematografica o audiovisiva italiana, impresa cinematografica o audiovisiva non europea, produttore, produttore audiovisivi originario, produttore indipendente, servizio di media audiovisivo lineare o di radiodiffusione televisiva ovvero emittente televisiva di ambito nazionale, servizio di media audiovisivo non lineare ovvero a richiesta, primaria società di distribuzione cinematografica, impresa ad elevata capacità produttiva e finanziari, impresa di nuova costituzione, produzione, service, distribuzione, opera in associazione produttiva, opera in preacquisto, acquisto o licenza di prodotto.

Entrando nel merito, sono ammissibili al credito d’imposta, le opere per le quali il richiedente è in grado di comprovare la copertura finanziaria del costo di produzione dell’opera secondo le percentuali previste. Per le imprese non ad elevata capacità produttiva e finanziaria, il costo di produzione è da intendersi come costo complessivo di produzione. Sono ricompresi il compenso per la produzione (“producer fee”) e le spese generali dell’impresa nella misura massima complessiva del 15% del medesimo costo.

Il Dd sulle disposizioni attuative per la circuitazione cinematografica definisce i requisiti minimi per poter beneficiare del tax credit. Le opere cinematografiche, i documentari, i cortometraggi, opere di animazione devono soddisfare alcuni requisiti per poter accedere all’agevolazione fiscale come la partecipazione a festival internazionali e in base al costo complessivo dell’opera.

Il Dd versamento del contributo per le spese istruttorie previste ai fini della presentazione delle domande di concessione dei benefici definisce, il contributo per le spese istruttorie relative ai procedimenti di concessione dei benefici. Il contributo è individuato sulla base di criteri di proporzionalità dell’attività istruttoria svolta e del beneficio richiesto ed è quantificato da un minimo di 200 ad un massimo di 10 mila euro. Il contributo, dovrà essere versato tramite il servizio online “Pago Pa”, ed è dovuto da tutti i soggetti privati, imprese, associazioni o ditte, che agiscono in proprio ovvero in qualità di soggetto capofila al momento della presentazione della domanda. Per le modalità operative di versamento si invita a consultare la pagina dedicata del sito web della DGCA.

Il Dd requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione e del contenuto delle certificazioni contiene le disposizioni in materia di requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione e disciplina la certificazione contabile da presentare ai fini della richiesta di erogazione del beneficio fiscale. Nello specifico dovrà contenere:

  • attestazione del costo complessivo del progetto e il costo ammissibile del progetto, nonché ogni altro elemento di costo specificatamente richiesto per lo schema di aiuto
  • attestazione sull’effettività dei costi ammissibili, la stretta inerenza degli stessi rispetto al progetto oggetto del beneficio e l’avvenuto pagamento ai sensi delle disposizioni citate in premessa.
17Ott

Nuovo concorso in Agenzia: 30 posti per funzionari a Bolzano

Pubblicato il bando del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 30 unità da inquadrare nell’Area Funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario, destinate agli uffici dell’Agenzia delle entrate in provincia di Bolzano. Il concorso verrà espletato nel rispetto dei principi del bilinguismo e della proporzionale linguistica. C’è tempo fino al 29 novembre alle ore 18:00 per poter presentare la propria domanda di partecipazione all’indirizzo mail dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it . Nell’oggetto dovrà essere indicato “concorso 30 funzionari – cognome nome”

I posti, d’intesa con la Provincia Autonoma di Bolzano, saranno così suddivisi:

  • 4 posti al gruppo linguistico italiano
  • 22 posti al gruppo linguistico tedesco
  • 4 posti al gruppo linguistico ladino.

Posso partecipare alla procedura di selezione i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti di seguito indicati:

  • laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33), Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18)
  • diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge
  • laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Inoltre, per essere ammessi alla selezione, oltre a essere laureati in una delle discipline previste dal bando, è richiesto l’attestato di conoscenza dell’italiano e del tedesco (e per i concorrenti ladini anche della lingua ladina) con livello di competenza c1 secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (ex livello a). Occorre il certificato di appartenenza o aggregazione a uno dei suddetti tre gruppi linguistici con data non anteriore a 6 mesi.

Prova

La procedura di selezione prevede lo svolgimento di una sola prova scritta e consiste in una serie di quesiti a risposta multipla volti ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

  • diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta
  • diritto civile e commerciale
  • diritto amministrativo
  • contabilità aziendale
  • elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari
  • ordinamento giuridico-amministrativo locale, con particolare riferimento alle disposizioni del Dpr n.752 del 26 luglio 1976 e Dpr n.574 del 15 luglio 1988, nonché storia e geografia locali.

La prova è valutata in trentesimi e s’intende superata con il punteggio di 21/30. In seguito, la commissione d’esame stilerà le graduatorie di merito secondo la votazione conseguita nella prova scritta distinte per gruppo linguistico secondo il punteggio. 

16Ott

Servizi online dell’Agenzia, due webinar per i contribuenti

Illustrare ai cittadini i principali servizi online e come utilizzarli. È questo l’obiettivo dei due webinar gratuiti organizzati dall’Agenzia delle entrate del Friuli Venezia Giulia per il 22 e il 29 ottobre 2024, dalle 15 alle 16.30.

Il programma

Nel corso degli incontri, con l’ausilio di dimostrazioni pratiche, i funzionari dell’Amministrazione spiegheranno come accedere ai servizi fiscali disponibili sul sito internet dell’Agenzia. Ad esempio, tra gli altri, verranno illustrati il corretto funzionamento del cassetto fiscale e le istruzioni attraverso le quali richiedere il duplicato della tessera sanitaria.

Ma come si svilupperà il programma dei due appuntamenti? Ecco il calendario.

Programma webinar del 22 ottobre

Servizi senza registrazione

  • Il sito internet dell’Agenzia delle entrate
  • Calcolo delle rate – controllo automatico e formale
  • Richiesta duplicato Tessera Sanitaria e Codice Fiscale
  • Prenotazione appuntamenti

Servizi con registrazione

  • Modalità di accesso
  • Cassetto fiscale
  • Inserimento codice iban per l’accredito rimborsi
  • Versamenti: compilazione e invio Mod. F24
  • Webmail
  • Consegna documenti online
  • CIVIS

Programma webinar del 29 ottobre

  • Il sito internet dell’Agenzia delle entrate
  • Modalità di accesso all’area riservata
  • Cassetto fiscale
  • RLI: Servizio per la registrazione telematica dei contratti di locazione o affitto di beni immobili
  • RAP: Servizio per la registrazione telematica degli atti privati
  • Prenotazione appuntamenti

Come iscriversi

Per prenotare la propria partecipazione e ricevere il link ai webinar è già possibile inviare una e-mail, con oggetto “Webinar servizi telematici 2024”, alla casella di posta dr.friulivg.sf@agenziaentrate.it. Si ricorda che è necessario specificare la data prescelta insieme alle proprie generalità (nome, cognome, data di nascita). È possibile partecipare a entrambi gli incontri.