09Gen

Credito d’imposta pubblicità 2024: invio dichiarazioni dal 9 gennaio

Dal 9 gennaio è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2024 ai fini del riconoscimento del credito d’imposta (articolo 57-bis del Dl n. 50/2017). L’invio va effettuato attraverso l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate entro lunedì 10 febbraio, come previsto dal provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 20 dicembre 2024. Una volta effettuato l’accesso, l’apposito canale è disponibile nella sezione “Servizi per”, alla voce “Comunicare”.

L’agevolazione è destinata alle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali e consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.
Dal 2023, per beneficiarne, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.
L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis“.

L’invio della dichiarazione sostitutiva conclude l’iter preliminare a carico dei richiedenti. Per beneficiare dell’agevolazione fiscale, infatti, i soggetti interessati devono preliminarmente presentare, dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, con i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato.
Successivamente, dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo, devono presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui attestano che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma. Quest’anno, quindi per gli investimenti sostenuti nel 2024, il termine per la dichiarazione sostitutiva è stato spostato al 10 febbraio 2025, dal momento che il 9 febbraio cade di domenica.

L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e indicando il codice tributo “6900”.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, dove è possibile anche consultare il modello e le relative istruzioni.

04Gen

Tax credit musica spese 2024, domande al Mic fino al 28 febbraio

Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2025 possono essere presentate le domande di accesso al tax credit per le spese sostenute dalle imprese nello scorso anno, finalizzate alla promozione della musica e degli spettacoli dal vivo di portata minore (articolo 7, Dl n. 91/2013). Le richieste, specifica un avviso pubblicato sul sito della direzione generale Cinema e Audiovisivo, devono essere effettuate online utilizzando la modulistica disponibile all’interno della piattaforma Dgcol.

Le imprese interessate, prevede il decreto direttoriale del 10 maggio 2023, devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata e di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale rilasciato da uno dei Certificatori autorizzati individuati dal Codice dell’Amministrazione digitale.

La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del richiedente, e completa della documentazione prevista dal decreto interministeriale n. 312/2021 e ulteriormente specificata all’interno della stessa piattaforma. Per quanto concerne la data di presentazione, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma Dgcol e riportata nella Pec generata automaticamente dal sistema al termine della compilazione della modulistica online.

Contestualmente all’invio della domanda dovrà essere consegnato il supporto fisico dell’opera oggetto del credito d’imposta alla direzione generale Cinema e Audiovisivo, tramite raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica, oppure con consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L.91/2013 – D.I. 13 agosto 2021”.

L’ufficio responsabile del procedimento, precisa l’avviso della Dg, è il Servizio I della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

Ricordiamo che, come stabilisce il decreto interministeriale n. 312/2021 del Mic, di concerto con il Mef, modificato successivamente dal decreto interministeriale del 30 marzo 2023, il tax credit è destinato alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e a quelle organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo. Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.

Per farne richiesta occorre avere almeno un anno di attività dalla data di presentazione della domanda del contributo. È necessario, inoltre, che nell’oggetto sociale sia prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, avere tra i propri codici Ateco il codice 5920, nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l’organizzazione di spettacoli musicali dal vivo (articolo 3, comma 2, Dl n. 312/2021).

L’importo massimo delle spese agevolabili ai fini del calcolo del bonus è di 250mila euro per ciascuna opera e, comunque, il contributo massimo riconoscibile, per ciascuna impresa, è pari a 1.200.000 euro nei tre anni d’imposta.

Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

La Dg Cinema a audiovisivo informa che al link: “DGCOL – Materiali utili” è disponibile il manuale per la compilazione delle domande, per ricevere assistenza o ulteriori informazioni è possibile invece rivolgersi ai punti di contatto indicati al link “Contatti e assistenza”.

Infine, per eventuali chiarimenti riguardanti l’istruttoria delle domande è possibile scrivere all’indirizzo: taxcreditmusica@cultura.gov.it .

03Gen

Variazioni colturali 2024: disponibile l’elenco aggiornato

Come ogni anno è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale con la serie generale 305 di martedì 31 gennaio 2024 il comunicato dell’Agenzia delle entrate con la lista dei comuni per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati del catasto, sulla  base  del  contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati, nel 2024, agli organismi pagatori, riconosciuti  ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, e  messe  a  disposizione dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). L’oggetto delle variazioni sono le particelle censuarie relative ai terreni agricoli che hanno subito cambiamenti del tipo di coltura, che determinano la modifica del reddito dominicale, nel corso del 2024. Nell’elenco allegato sono riportati i comuni interessati in ordine alfabetico e per provincia.

È possibile consultare, nei successivi 60 giorni alla data di pubblicazione in Gazzetta, gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale e agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente presso: ciascun comune interessato, le sedi delle competenti Direzioni provinciali e uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate, sul sito internet dell’Agenzia.

In caso di incongruenze tra la qualità colturale dichiarata dal titolare a un organismo pagatore e quella presente nella banca dati del catasto terreni, i contribuenti interessati possono presentare ricorso alla commissione tributaria provinciale competente per territorio. Si ricorda che il ricorso va presentato entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del comunicato che rende noto l’aggiornamento relativo alle variazioni colturali.

28Dic

Prestiti e distacchi di personale, dal 1° gennaio 2025 rilevanti ai fini Iva

Dal 1° gennaio 2025 cambiano le regole Iva per i prestiti e i distacchi di personale. La legge di conversione del decreto “Salva infrazioni” (Dl n. 131/2024) con l’articolo 16-ter ha di fatto abrogato la disposizione sull’irrilevanza impositiva dei trasferimenti temporanei secondo cui “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo” (articolo 8, comma 35, legge n. 67/1988). A partire dal nuovo anno, quindi, i contratti che regolano il prestito e il distacco di dipendenti tra aziende saranno soggetti a Iva.

L’abrogazione della disposizione vale per i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 mentre non ha rilevanza per i periodi anteriori per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi, come specificato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’11 marzo 2020 (causa C-94/2019), o dal citato articolo 8, comma 35, legge n. 67/1988.

La disciplina attuale, valida fino al 31 dicembre 2024, prevede l’irrilevanza ai fini Iva delle somme percepite per i prestiti e i distacchi di personale a condizione che siano commisurate al solo rimborso del relativo costo. Se invece è previsto un corrispettivo superiore a tale costo è prevista l’applicazione dell’imposta.

Con il Dl “Salva infrazioni” l’Italia si adegua all’orientamento della Corte di Giustizia Ue, ribadito con la sentenza San Domenico Vetraria (causa C94-19 dell’11 marzo 2020), abrogando la norma che prevedeva l’irrilevanza impositiva dell’addebito del puro costo nel caso di distacchi del personale. Ora le imprese dovranno considerare l’Iva anche nei casi di distacco al mero costo.

La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la San Domenico Vetraria Spa e l’Agenzia delle entrate in merito alle detrazioni, effettuate dalla società per l’esercizio fiscale 2005, dell’Iva pagata sugli importi rimborsati a una sua controllante per il distacco di un dirigente.

Per il diritto italiano (articolo 30 del Dlgs n. 276/2003) il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo del dipendente. Per quanto riguarda il trattamento tributario la Finanziaria 1988 ha disposto che “Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’[IVA] i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.

La citata sentenza Ue ha chiarito, invece, che il distacco di personale costituisce sempre una prestazione di servizi soggetta ad Iva, indipendentemente dall’importo del rimborso.

Di conseguenza i giudici comunitari hanno stabilito che l’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale che non ritiene rilevanti ai fini Iva i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente.

In tale ambito si colloca la modifica effettuata dalla legge di conversione del decreto “Salva infrazioni”, intervenuta per allineare la normativa interna alle disposizioni comunitarie. I riflessi per le imprese che si avvalgono dei distacchi di personale riguarderanno l’obbligo di fatturazione, la determinazione della base imponibile e il diritto alla detrazione dell’Iva assolta per l’impresa che utilizza i dipendenti.

25Dic

Fatturazione elettronica obbligatoria, ok alla proroga per un altro triennio

L’Italia potrà continuare ad applicare l’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2027. La proroga è ufficialmente arrivata con la pubblicazione nella Gazzetta Ue (Serie L del 19 dicembre 2024) della Decisione di esecuzione (Ue) 2024/3150 del Consiglio del 10 dicembre 2024.

La misura, in deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce, è stata riconosciuta inizialmente fino al 31 dicembre 2021 per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, fatta eccezione per quelli che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della citata direttiva (decisione di esecuzione Ue 2018/593 del Consiglio). Successivamente è stata estesa fino al 31 dicembre 2024, includendo anche i soggetti passivi che beneficiano di tale franchigia (decisione di esecuzione Ue 2021/2251 del Consiglio).

L’Italia, nel 2024, aveva chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria, considerato che la misura speciale, con il sistema di interscambio gestito dall’Agenzia in cui confluiscono tutte le fatture, aveva raggiunto sia gli obiettivi di contrasto alla frode e all’evasione sia quelli della semplificazione dell’obbligo tributario e dell’efficienza della riscossione.

La Decisione del Consiglio Ue oltre a confermare la proroga della misura sulla fatturazione per un altro triennio, precisa che l’eventuale estensione dell’autorizzazione deve essere presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2027 insieme alla necessaria relazione che consente all’Ue di effettuare le valutazioni sull’efficacia della misura nazionale sul piano fiscale.

La stessa decisione chiarisce, infine, che un eventuale sistema generale sulla fatturazione elettronica stabilito dal Consiglio nell’ambito delle sue funzioni fa cessare gli effetti di tale proroga. Nel dettaglio “nel caso in cui il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o a norma di qualsiasi altra disposizione pertinente di tale trattato, adotti un sistema generale relativo alla fatturazione elettronica, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore di tale sistema generale”.

24Dic

Versamento acconto Iva, c’è tempo fino a venerdì

Si inserisce tra Natale e San Silvestro l’ultimo degli anticipi d’imposta: è l’acconto dell’imposta sul valore aggiunto e va versato entro venerdì 27 dicembre. Devono pagarlo tutti i titolari di partita Iva, con diverse eccezioni, tra cui i contribuenti non tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche. In ogni caso, l’acconto non si versa se l’importo dovuto è inferiore a 103,29 euro.

Chi versa e chi no
Sono obbligati al pagamento dell’acconto tutti i contribuenti Iva tranne, come anticipato, coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali.

Sono, invece, esonerati dal versamento coloro che non dispongono di uno dei due dati: “storico” o “previsionale”, su cui sostanzialmente si basa il calcolo.
Ad esempio, è il caso dei contribuenti che:

  • hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l’attività
  • hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso
  • pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta.

Non sono, poi, obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.

Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto:

  • i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta
  • i produttori agricoli (articolo 34, comma 6, del decreto Iva – Dpr n. 633/1972)
  • i contribuenti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva

La misura dell’acconto
Le variabili che influiscono sulla determinazione dell’importo da versare come anticipo sono sostanzialmente due: la periodicità adottata dal contribuente e il metodo di calcolo, scelto tra lo storico, il previsionale e l’analitico. Una scelta che va fatta, sostanzialmente, in base alla convenienza del singolo contribuente.

Quando la preferenza cade sul metodo storico, che è il più selezionato perché a basso rischio, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato – o che avrebbe dovuto essere effettuato – per il mese di dicembre o l’ultimo trimestre dell’anno scorso.

In pratica, la base di calcolo, su cui applicare detta percentuale, è il debito d’imposta risultante:

  • dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2023, per i contribuenti mensili
  • dalla dichiarazione annuale Iva o dal modello Redditi 2024, per i trimestrali
  • dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno scorso, per i trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, eccetera).

Se, invece, si sceglie il metodo previsionale, il sentiero è meno sicuro, poiché l’operazione di calcolo prende le mosse da un’ipotesi: quella, cioè, di realizzare un volume d’affari minore rispetto all’anno precedente. L’ammontare dell’acconto, quindi, non è determinato partendo da dati effettivi riferiti al passato ma, al contrario, sulla base di una stima del debito tributario che, secondo il contribuente, risulterà dall’ultima liquidazione periodica 2024 o dalla dichiarazione annuale.

Anche in questo caso, la percentuale da applicare sulla previsione di debito per il 2024 è uguale all’88 per cento.

Quando, infine, il calcolo segue le regole del metodo analitico, la percentuale dell’acconto sale al 100% dell’imposta risultante da una straordinaria, ma effettiva, liquidazione periodica al 20 dicembre 2024, effettuata prendendo in considerazione le fatture relative ad acquisti e vendite, registrate o che dovevano essere registrate dal 1° al 20 dicembre, in caso di contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, nell’ipotesi di trimestrali. Optando per questo metodo, in sostanza, emerge il reale debito d’imposta accumulato fino a quella data.

E se cambia la periodicità…
Nel caso di variazione della periodicità di liquidazione rispetto al 2023:

  • da trimestrale a mensile, il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo di acconto è pari a un terzo dell’imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale per il 2023
  • da mensile a trimestrale, l’anticipo dell’88% va determinato in base alla somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

Il pagamento
Il versamento dell’acconto va effettuato utilizzando il modello di F24, da presentare in modalità esclusivamente telematica, con la possibilità di compensare il dovuto con eventuali crediti di imposte e contributi.
Nel modello vanno riportati i codici tributo:

  • 6013, per i contribuenti mensili
  • 6035, per quelli trimestrali.

L’anno di riferimento da indicare è il 2024.

A questo proposito, ricordiamo che quanto versato potrà essere sottratto dall’imposta risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2025), al quarto trimestre 2024 per i trimestrali speciali (versamento entro il 16 febbraio 2025), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2024 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2025).

Un caso particolare
I contribuenti con contabilità separata (articolo 36 del Dpr 633/1972) devono determinare diversi acconti per ogni attività svolta e, quindi, sono tenuti a effettuare distinte liquidazioni d’imposta. Fatto questo, l’anticipo consiste nella somma dei dati relativi alle differenti attività, compensando gli importi a debito con quelli a credito.

21Dic

Consultazione quotazioni Omi, la parola agli utenti del servizio

Da oggi, 20 dicembre, è in linea il questionario web dell’Agenzia delle entrate per testare il livello di gradimento sul servizio Consultazione quotazioni immobiliari Omi, disponibile sul sito in area libera Consultazione quotazioni immobiliari OMI . Il link al sondaggio apparirà all’utente al termine dell’utilizzo nella pagina dedicata al servizio e la partecipazione è facoltativa e anonima.

Il servizio consente di conoscere le quotazioni, cioè i valori di mercato e di locazione, per tipologia immobiliare e stato di conservazione, disponibili per semestre e individuati per ogni delimitata zona territoriale omogenea (zona OMI), in un intervallo minimo/massimo e per unità di superficie in euro al mq. È disponibile 24/7, registra oltre 10 mila accessi giornalieri ed è utilizzato da circa 7 milioni di utenti all’anno (cittadini, professionisti, accademici).

La consultazione è fruibile attraverso due diverse modalità di ricerca, testuale e su mappa tramite il servizio di navigazione territoriale GEOPOI. La funzionalità è inoltre disponibile per tablet e smartphone, con l’applicazione OMI MOBILE OMI Mobile – Applicazione per dispositivi mobili – Agenzia delle Entrate

I risultati della ricerca saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia, nell’apposita sezione Indagini di customer satisfaction.

19Dic

FiscoOggi, oltre 8 milioni i lettori 2024 Accessi record da Smartphone: +36,8%

Quest’anno, in coincidenza con il suo ventitreesimo compleanno, la rivista istituzionale delle Entrate, FiscoOggi (FO), ha registrato l’ennesimo flusso record, più di 8 milioni di lettori unici, tra utenti, internauti, esperti di fisco ma anche contribuenti in cerca di soluzioni pratiche e immediate ai loro dubbi. In pratica, nel 2024 che si sta chiudendo il numero dei lettori digitali che quotidianamente o periodicamente hanno cliccato su FiscoOggi per scorrerne e approfondire i contenuti ha registrato uno scatto in avanti del 17,8%, passando dai 7,3 milioni del 2023 a quota 8,6 milioni. Il numero totale di visualizzazioni del sito ha invece superato i 15,6 milioni, in pratica circa 1.780 pagine di FiscoOggi visualizzate ogni ora.

Dispositivi e sorgenti in ingresso, lo smartphone mette il turbo
A indirizzare i lettori sulle pagine di FiscoOggi.it sono soprattutto due canali, il classico desktop e i dispositivi mobile. L’analisi del digital flow rivela, infatti, come nell’anno in corso le visite veicolate tramite il primo siano state pari a 7,2 milioni, in crescita del 3% rispetto al 2023. Questo significa che nel 2024, a recitare la parte da leone nel guidare e concentrare l’accelerazione di visite sul portale informativo delle Entrate non è stato il tradizionale desktop ma un dispositivo mobile alternativo e in rapida ascesa come lo smartphone. È tramite l’utilizzo del “telefono intelligente”, infatti, che sono state effettuate ben 5,2 milioni di visite su FiscoOggi, il 41,4% del totale, mettendo quindi a segno un’accelerazione del 36,8% rispetto al 2023. Questa novità è dovuta a due fattori. Il primo, il lancio del canale WhatsApp dell’Agenzia proprio nel 2023, che naturalmente ha favorito, tra le altre cose, anche l’utilizzo diretto dello smartphone per accedere a FiscoOggi, mentre il secondo fattore è nel mutamento delle connessioni sempre più ibride, mobili e dinamiche.

Raggiunto un nuovo record di visitatori
Veniamo al dato dei visitatori unici, che indica il numero effettivo di persone che hanno cliccato sul sito di FO almeno una volta nel corso dell’anno. Come già accennato, questo dato ha registrato nel 2024 una crescita significativa (+17,8%) rispetto al numero di utenti registrato nel 2023, quando il contatore web si fermò a 7,3 milioni di lettori. In particolare, è il 29 aprile la giornata con più concentrazione di visite/sito nell’arco dell’anno, oltre 64mila cui sono corrisposte ben 120mila visualizzazioni di pagine e contenuti online. Si tratta del giorno in cui è stata annunciata l’apertura della stagione della precompilata, prevista per il giorno successivo (il 30 aprile). Chissà, forse per scaldare i motori del fisco prima dell’appuntamento con la dichiarazione dei redditi. Probabilmente, quindi, non è un caso neanche che sia stato il mese di maggio, il mese immediatamente successivo all’avvio della campagna dichiarativa, ad aver registrato il numero più alto di singoli lettori (881mila).

Curiosando tra i dati, al volante col fisco
Casa e ufficio ancora al top, con il desktop che – pur in discesa – continua a far luce e pulsare d’attività e resta anche nel 2024 il dispositivo più utilizzato da chi visita le sezioni e le pagine con gli articoli di FiscoOggi, anche se, come detto, oramai tallonato dallo smartphone in rapida crescita. Tuttavia, il dato più curioso è quello che si aggiudica un ignoto guidatore italiano che quest’anno, mentre era al volante della sua autovettura, s’è collegato sulle pagine online di FiscoOggi utilizzando il browser della sua quattro ruote. Insomma, al volante con il fisco, è senza dubbio la curiosità 2024. Attenzione però a non distrarsi dalla guida!

FiscoOggi e l’oltreconfine
La webzine delle Entrate conferma un discreto appeal anche per i lettori al di fuori dei confini nazionali. Al top sempre gli Usa, con 412mila visite nel 2024, ma seguiti dalla Francia (169mila) che supera il Regno Unito (123mila), in terza posizione. Più indietro, la Russia (121mila), la Germania (90mila) e la Spagna (28mila), seguite dall’Austria (26mila) e da Polonia, Svizzera e Ucraina pari merito (23mila). Alcune curiosità: da San Marino sono 4mila le visite, mille dai Territori palestinesi, quasi 3mila dalla Cina, 116 dalle Isole Åland, 26 dall’isola di Sant’Elena, 13 dalla Groenlandia, al top per il fisco più freddo in assoluto, 4 visite dall’esordiente Wallis e Futuna, 3 soli accessi da ESwatini e, visto che il Natale è alle porte, 1 vista da Isola Christmas (o Kiritimati), chissà, Babbo Natale?

Cosa si legge su FiscoOggi?
Tra gli articoli più letti, in vetta c’è “Precompilata 2024, in consultazione dal pomeriggio del 30 aprile”, con 153mila visite, a seguire “Termini di presentazione della dichiarazione 2024” (113mila) e “Lavoratrici madri, l’Inps spiega come applicare l’esonero contributivo” (90mila). Tra gli articoli più letti anche quello con l’avviso sulle false Pec a nome delle Entrate in circolazione sul web e l’approfondimento sulla nuova mini-guida multilingue sul codice fiscale per stranieri.

18Dic

Cinque per mille 2024, online Onlus ammesse ed escluse

Disponibili, sul sito dell’Agenzia delle entrate, gli elenchi delle Onlus ammesse e di quelle escluse alla ripartizione del 5 per mille dell’Irpef per l’anno finanziario 2024. Le liste comprendono anche le Organizzazioni che, pur non avendo assolto, in tutto o in parte gli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo entro i termini stabiliti, hanno usufruito della remissione in bonis secondo le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, del Dl n. 16/2012.

Ogni ente è individuato con l’indicazione del codice fiscale, della denominazione, della Regione, dell’indirizzo, della Provincia e del Comune in cui ha la sede legale.

Le liste degli enti ammessi e di quelli esclusi appartenenti alle altre categorie destinatarie dello speciale contributo sono pubblicate sul sito istituzionale di ciascuna Amministrazione competente.

Successivamente e precisamente entro maggio, cioè entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni 2024, l’Agenzia pubblicherà gli elenchi degli ammessi e degli esclusi di tutte le categorie, con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi, e la lista completa degli ammessi al contributo con gli importi complessivi spettanti.

17Dic

Anno nuovo, interessi legali nuovi: dal Mef la percentuale aggiornata

Aggiornata la percentuale di calcolo per la determinazione degli interessi legali. Con il decreto del 10 dicembre firmato dal ministro dell’Economia e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di lunedì 16 dicembre (serie generale n. 294) è stato comunicato il tasso che dovrà essere applicato a partire dal 1° gennaio 2025. L’interesse legale nel nuovo anno sarà del 2% con un lieve decremento di mezzo punto rispetto al 2024.

Il saggio degli interessi legali, indicato all’articolo 1284 del Codice civile, viene aggiornato ogni anno dal Mef, se necessario, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenendo conto del tasso d’inflazione riscontrato nell’anno. Il Mef fissa il tasso di interesse legale, in caso di variazione, con decreto da emettere entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello a cui il saggio si riferisce.

Dal punto di vista fiscale, ricordiamo che l’interesse legale è impiegato per calcolare le somme dovute in caso di ravvedimento operoso (articolo 13 Dlgs n. 472/1997).