12Nov

Concorso per 80 funzionari: prova rinviata a Catania e Siracusa

La prova scritta del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 funzionari, aumentati a 148, da destinare ai processi di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane, prevista per domani, 12 novembre 2024, presso le sedi di Catania e Siracusa, è rinviata al 4 dicembre 2024 nelle stesse sedi e negli stessi orari comunicati il 23 settembre 2024 (vedi “Concorso in Agenzia per 80 funzionari, prova scritta il 12 novembre 2024”. Lo annuncia l’Agenzia delle entrate con un avviso sul proprio sito.

Lo slittamento si è reso necessario a causa dell’allerta meteo proclamata dalla Protezione Civile, con avviso regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico di oggi, 11 novembre 2024, per le avverse condizioni atmosferiche che stanno interessando la Regione Sicilia.

12Nov

Tax credit per attrarre in Italia investimenti nel cinema e audiovisivo

È disponibile sul sito della Direzione generale cinema e audiovisivo (Dgca) il decreto del ministro della Cultura di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze n. 329 del 4 ottobre 2024 sulle disposizioni applicative in materia di credito d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo. Nello specifico, il decreto stabilisce, in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato dell’Unione europea, le disposizioni applicative del credito d’imposta riconosciuto alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post-produzione, in relazione alla spesa sostenuta sul territorio nazionale per la realizzazione di opere audiovisive non aventi il requisito della nazionalità italiana, realizzate utilizzando manodopera italiana o dello Spazio economico europeo, su commissione di produzioni estere.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 15 del mese successivo al riconoscimento del credito d’imposta.

L’ambito soggettivo
Per poter accedere al beneficio fiscale, i soggetti richiedenti devono avere i seguenti requisiti:

  • sede legale nello Spazio economico europeo
  • essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici
  • essere società di capitale aventi capitale sociale minimo interamente versato e patrimonio netto non inferiori a 40mila euro; tali limiti sono ridotti a 10mila euro per i cortometraggi
  • essere diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro
  • essere in possesso di classificazione Ateco J 59.11
  • essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e applicare i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro
  • non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni
  • non avere in corso procedure concorsuali di liquidazione
  • operare nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative.

Alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post-produzione è riconosciuto un credito d’imposta in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione da parte di imprese di produzione estere, di opere audiovisive utilizzando prevalentemente manodopera italiana o dello Spazio economico europeo, in misura pari al 40% del costo eleggibile di produzione della singola opera, di cui alla tabella b del decreto. Il beneficio spetta a condizione che il costo eleggibile sia almeno pari a 250 mila euro. I benefici di cui al presente decreto spettano entro il limite massimo annuo, per ciascuna impresa o gruppo di imprese, di euro 20 milioni di euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto per intero all’esito positivo dell’istruttoria ed è utilizzabile in compensazione per il 70% all’approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all’approvazione della richiesta definitiva. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 15 del mese successivo al riconoscimento del credito d’imposta.

Inoltre, il tax credit può essere ceduto dal beneficiario agli intermediari bancari, finanziari e assicurativi. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto in compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.

Richiesta preventiva
Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che l’impresa di produzione esecutiva o l’impresa di post-produzione presenti, alternativamente, la richiesta preventiva e la richiesta definitiva oppure solo la richiesta definitiva.

La richiesta preventiva deve:

  • contenere la prova del pagamento del contributo per le spese istruttorie
  • contenere tutti gli elementi e la documentazione indicati nel modello di invio della domanda, come ulteriormente specificati in un apposito decreto direttoriale
  • essere presentata non oltre 90 giorni prima della data di inizio delle fasi di lavorazione e realizzazione delle opere audiovisive

La Dgca comunica al produttore il riconoscimento della eleggibilità culturale dell’opera e il riconoscimento del credito d’imposta teorico spettante entro 60 giorni dalla presentazione della domanda ovvero dal termine di presentazione delle domande eventualmente previsto nell’apposito decreto direttoriale.

Richiesta definitiva
La richiesta definitiva è redatta su modelli predisposti dalla Dgca e deve essere presentata successivamente, ma non oltre il termine di 180 giorni dal termine delle lavorazioni. Possono essere ammesse deroghe per sopravvenute ragioni tempestivamente comunicate e debitamente documentate e circostanziate.

La richiesta deve contenere:

  • la certificazione dei costi di cui all’articolo 5 del decreto
  • gli elementi e la documentazione indicati nel modello di invio della domanda come ulteriormente specificati in un apposito decreto direttoriale. 

In assenza della richiesta preventiva, il soggetto richiedente deve altresì presentare:

  • la comprova del pagamento del contributo per le spese istruttorie
  • tutti gli elementi e la documentazione indicati nel modello di invio della domanda come ulteriormente specificati in un apposito decreto direttoriale.

La Dgca comunica ai soggetti interessati, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, l’importo del credito spettante. Il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi eleggibili come indicati nella certificazione contabile di cui al comma 2, lett. a) del presente decreto.

A pena di decadenza dal beneficio, il produttore comunica telematicamente alla Dgca, sulla base dei modelli predisposti, i dati e le informazioni, in suo possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell’opera, ai fini della valutazione dell’impatto economico, industriale e occupazionale dell’opera medesima sul territorio italiano. 

08Nov

Veneto, a partire dal 12 novembre 10 incontri sui servizi fiscali on line

L’Agenzia delle entrate, in collaborazione con Regione Veneto e la Rete dei punti digitali facili, organizza dieci incontri dedicati ai servizi fiscali online: si svolgeranno a partire da 12 novembre in diverse città della regione. La partecipazione sarà gratuita, previa iscrizione.

Sempre di più il dialogo con l’Agenzia avviene tramite web. I contribuenti possono ormai usufruire di quasi tutti i servizi fiscali senza necessità di recarsi agli sportelli: è quindi importante essere informati ed autonomi nella loro fruizione.

In questi dieci incontri funzionari esperti illustreranno, con linguaggio semplice ed esempi pratici, ad esempio come accedere al proprio cassetto fiscale online, come registrare un contratto di locazione tramite web o come ricevere informazioni e assistenza dall’Agenzia.

Gli incontri si svolgeranno in presenza presso le sedi dei punti digitali facili, con la possibilità di partecipazione anche in videoconferenza.

Tutte le informazioni su come iscriversi sul sito venetodigitalefacile.it

Di seguito il calendario e le sedi degli incontri

Data Città Luogo Orario
12 novembre Padova Sala Anziani di Palazzo Moroni, Via del Municipio 1 16:00 – 18:00
13 novembre Bassano del Grappa Sala Chilesotti – Museo Civico di Bassano 18:30 – 20:30
18 novembre Treviso Borgo Cavour 18 15:30 – 17:30
19 novembre Conegliano Piazzale F.lli Zoppas n. 66 18:00 – 20:00
20 novembre Occhiobello Auditorium Comunale via Amendola 29 – Santa Maria Maddalena 18:00 – 20:00
21 novembre Abano Terme Biblioteca Civica Via Matteotti 71 18:30 – 20:30
25 novembre Vicenza Innovation Lab VILAB – Via E. Fermi, 134 18:30 – 20:30
26 novembre Verona Videoconferenza online 18:00 – 20:00
28 novembre Venezia Sala formazione Acli, via Ulloa 3/a, Marghera 16:00 – 18:00
29 novembre Belluno Piazzetta Angelina Zampieri, via Ippolito Caffi 11/b 18:00 – 20:00
08Nov

Concorso per 50 funzionari Ict, online i risultati finali

Pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’Agenzia delle entrate, gli esiti del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’area funzionari, famiglia professionale Ict, di cui 25 data analyst (codice concorso DA25) e 25 addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica (codice concorso AISI25).

I vincitori della procedura firmeranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato. È previsto un periodo di prova di quattro mesi. Giunge quindi a conclusione la selezione indetta con il bando pubblicato sul sito dell’Agenzia e sul portale Inpa lo scorso 25 marzo (vedi articolo: L’Agenzia ricerca personale, concorso per 50 esperti Ict ).

Nello specifico, i data analyst si occuperanno della raccolta, modellazione, elaborazione e analisi di basi dati, attraverso l’uso dei principali e più diffusi strumenti open source e di mercato, con elevata conoscenza delle principali tecnologie e architetture per la gestione dei dati e l’erogazione dei servizi Ict.

Gli addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica si occuperanno dell’analisi, progettazione e conduzione di servizi Ict, nelle attività focalizzate sugli ambiti dei servizi Ict trasversali/infrastrutturali e di sicurezza informatica, e nella gestione di progetti aventi come obiettivo la loro realizzazione o evoluzione, attraverso attività svolte in house o erogate da partner tecnologici.

Non ci resta dunque che fare le congratulazioni ai futuri nuovi colleghi: benvenuti in Agenzia!

08Nov

Nuova sede per i servizi di pubblicità immobiliare di Pinerolo e di Susa

Cambio di sede per le Conservatorie di Pinerolo e di Susa, in provincia di Torino.

Lunedì 11 novembre 2024, la sede dell’Area servizi di pubblicità immobiliare di Pinerolo, attualmente ubicata in via Convento di San Francesco n. 10, si trasferisce presso Strada Antica di Collegno 259, Torino (TO), dove già hanno sede le Aree Spi di Torino 1 e 2 dell’ufficio provinciale – Territorio di Torino; da lunedì 2 dicembre 2024, sempre in Strada Antica di Collegno 259, a Torino, si trasferisce anche la sede dell’Area servizi di pubblicità immobiliare di Susa, attualmente ubicata in via Augusto Abegg n. 18. Restano invariate la circoscrizioni territoriali di competenza.

I trasferimenti sono stati disposti con provvedimento interdirigenziale del 29 ottobre 2024 emesso dal direttore dell’Agenzia delle entrate di concerto con il capo del dipartimento per gli Affari di giustizia del ministero della Giustizia.

L’innovazione non comporterà particolari disagi: l’utenza professionale, come già avveniva in precedenza, continuerà a colloquiare in modalità quasi esclusivamente telematica, mentre l’utenza privata può consultare gli atti già informatizzati, ogni giorno e a qualsiasi ora, accedendo ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (servizio “ispezione ipotecaria telematica”). In ogni caso, per i cittadini sono sempre disponibili, nel proprio cassetto fiscale e senza doversi recare fisicamente in ufficio, tutte le informazioni catastali (visure e planimetrie), cartografiche (estratti di mappa) e di pubblicità immobiliare (note e titoli) relative agli immobili per i quali l’utente risulti titolare di diritti reali.

07Nov

Servizi online dell’Agenzia, incontro con Caf e professionisti

Nuovo incontro, martedì 29 ottobre, nella sede delle Entrate del Veneto di via De Marchi a Marghera, dell’Osservatorio regionale sull’utilizzo e la promozione dei canali telematici con i rappresentanti dei Caf e degli Ordini e categorie professionali firmatari dei protocolli d’intesa con la Direzione regionale. Come nei precedenti incontri, la Direttrice regionale Maria Letizia Schillaci Ventura ha ribadito l’importanza del confronto tra l’Agenzia e gli intermediari (vedi articolo “In Veneto nuovi traguardi verso la piena digitalizzazione dei servizi al contribuente).

La direttrice ha inoltre auspicato un incremento nell’invio di manifestazioni di esigenze e proposte, da parte di tutti gli aderenti ai protocolli d’intesa, che possano contribuire al miglioramento dei servizi telematici: esigenze e proposte che gli uffici del Veneto sono pronti a recepire, vagliare e implementare.

D’altronde la modalità telematica costituisce sempre di più lo standard nell’erogazione dei servizi fiscali. In tal senso nel 2025 l’Agenzia punta ad un ulteriore incremento in sostituzione degli appuntamenti in presenza, come ha evidenziato il capo settore Servizi, Torquato Marù.

Nell’intervento successivo Cristina Berto, capo ufficio Servizi fiscali, ha analizzato i dati riguardanti l’erogazione dei servizi online in Veneto, alcuni dei quali sono particolarmente positivi. Il 98,71% dei contratti in Veneto quest’anno è stato registrato online, un ulteriore incremento rispetto al 97,93% del 2023. Anche l’applicazione Rap per la registrazione telematica di comodati e preliminari raggiunge una buona percentuale di utilizzo, intorno al 90%: un risultato positivo visto anche che la sua implementazione è relativamente recente. In futuro questa applicazione si evolverà diventando un “servizio contenitore” che permetterà la registrazione di una tipologia più ampia di atti privati.

Per quanto riguarda l’utilizzo del portale Civis per le richieste di assistenza su comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici, cartelle di pagamento e rettifiche delle deleghe di pagamento F24, molto significativa è la performance attualmente raggiunta dal Veneto che si attesta all’89,09%, registrando un incremento rispetto al 2023 dell’1,03%.

Nella restante parte della mattinata sono intervenute Vittoria Bembo, capo reparto dell’ufficio Servizi fiscali, che ha analizzato le proposte e le segnalazioni pervenute dagli iscritti agli ordini, e Elisabetta Pighi, capo ufficio Servizi catastali del Veneto, che ha svolto uno specifico focus sulle applicazioni online che riguardano l’ambito catastale e della pubblicità immobiliare. Successivamente Cristina Berto ha anche accennato alla prossima attivazione del servizio “Delega unica”, che consentirà ai contribuenti di delegare gli intermediari all’utilizzo di uno o più servizi online erogati dall’ Agenzia delle entrate e da Agenzia delle entrate – Riscossione (Ader) con un unico modello. A conclusione dell’incontro il dottor Marù ha evidenziato come nella guida “I servizi dell’Agenzia delle entrate”, recentemente pubblicata, anche alla generalità dei contribuenti venga indicato il canale telematico come principale modalità di fruizione dei servizi e di dialogo con l’amministrazione fiscale: recarsi in ufficio, quindi, deve essere considerata per tutti come possibilità ultima e residuale.

05Nov

Revisione fiscalità dei redditi: l’Agenzia riferisce in Senato

In attesa dell’approvazione definitiva del decreto legislativo contenente la revisione del regime impositivo dei redditi, l’Agenzia delle entrate fornisce le proprie osservazioni nel corso di un’audizione del direttore centrale Coordinamento normativo dell’Agenzia, Sergio Cristallo, che si è svolta oggi presso la VI commissione Finanze e Tesoro del Senato, dove l’atto del Governo è all’esame.

Il decreto, composto da 19 articoli, suddivisi in tre Titoli, dà attuazione ad alcuni principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, delle società e degli enti contenuti negli articoli 5, 6 e 9 della Delega fiscale (legge n. 111/2023).

In particolare, sono coinvolti nella revisione i redditi:

  • fondiari
  • di lavoro dipendente
  • di lavoro autonomo
  • diversi
  • d’impresa.

I redditi dei terreni
Tanto premesso, riguardo ai redditi dei terreni (articoli 1 e 2 del decreto), i tecnici dell’Agenzia hanno sottolineato, tra l’altro, la coerenza delle disposizioni in itinere con lo spirito della Delega, cioè quello di agevolare e semplificare le modalità di imposizione dei redditi derivanti da attività agricole, anche al fine di svilupparne le potenzialità in termini di tutela dell’ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici. Questo attraverso l’estensione dei casi di determinazione catastale del reddito alle attività, attualmente escluse dal regime dei redditi agrari, che, pur non essendo direttamente svolte mediante lo sfruttamento del terreno, hanno a oggetto la cura di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, mediante le più moderne tecniche di coltivazione o che danno luogo alla cessione di beni anche immateriali, rivenienti dalle attività agricole che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. In particolare, in virtù del collegamento – solo potenziale o funzionale – tra l’attività agricola e il terreno, le nuove disposizioni riconducono nel novero delle attività agricole principali le produzioni di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione,

A tal fine, l’articolo 1 del decreto dispone modifiche agli articoli 28 (Determinazione del reddito dominicale), 32 (Reddito agrario), 34 (Determinazione del reddito agrario), 36 (Reddito dei fabbricati), 56-bis (Altre attività agricole) e 81 (Reddito complessivo) del Tuir.

Lo stesso articolo rinvia a un apposito decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, per l’individuazione delle nuove classi e qualità di coltura, al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione; per la definizione delle modalità di dichiarazione in catasto dell’utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per attività di produzione di vegetali e per la disciplina delle modalità di determinazione della “superficie agraria di riferimento”, rilevante ai fini del calcolo del reddito.

Dal punto di vista fiscale, alle attività di produzione di vegetali realizzate nei fabbricati in questione si applica la disciplina prevista dal decreto in osservazione. A questo proposito l’Agenzia spiega il trattamento fiscale transitorio.

I redditi di lavoro dipendente
Al fine di provvedere a una revisione e semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, l’articolo 3 del decreto modifica varie disposizioni del Tuir in tema di deducibilità degli oneri e di non concorrenza di somme e valori alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. A essere coinvolti sono, tra gli altri, gli articoli 10 (in materia di deducibilità ai fini dell’Irpef dei contributi di assistenza sanitaria versati ai fondi integrativi del Ssn per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro) e 51 (in materia di non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro).

Come chiarito dalla relazione illustrativa, le citate norme del Tuir sono state adeguate al criterio della salvaguardia della finalità dell’assistenza sanitaria, nonché al più ampio principio generale della solidarietà sociale stabiliti dalla legge delega.

I redditi di lavoro autonomo
Il decreto interviene, all’articolo 5, anche sulla disciplina del reddito di lavoro autonomo, con lo scopo di fornire un quadro più chiaro dei suoi componenti e di mutuare alcuni criteri applicati all’interno della disciplina dei redditi d’impresa. 
In analogia al reddito di lavoro dipendente, viene introdotto, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività:  s stabilisce, infatti, che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione all’attività artistica o professionale, e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Per quanto riguarda il criterio d’imputazione temporale dei componenti di reddito, è confermata la rilevanza del principio di cassa, salvo specifiche deroghe. Nell’intervento sono state inoltre illustrate le novità previste in merito alle esclusioni dal reddito di lavoro autonomo, le plusvalenze e minusvalenze, il trattamento fiscale dei rimborsi e dei riaddebiti delle spese, gli ammortamenti e la deducibilità di specifiche tipologie di costo.

I redditi diversi
Nell’ambito dei redditi diversi, l’audizione di oggi ricorda anche le modifiche apportate dalla legge delega alla disciplina delle plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione. Nel dettaglio per le cessioni di tali terreni, il prezzo di acquisto è quello sostenuto dal donante e non il valore dichiarato nelle relative denunce e atti registrati, come invece avveniva in precedenza. Con la riforma, in pratica, la base imponibile è la stessa sia nel caso in cui il venditore sia il proprietario originario sia nel caso in cui sia il donatario.

I redditi d’impresa
In rassegna anche i redditi d’impresa, con le relative modifiche apportate al Tuir. In particolare gli articoli da 8 a 14 del Decreto in esame realizzano un avvicinamento tra poste contabili e relativi valori fiscali, semplificando le regole di determinazione del reddito d’impresa, limitando le ipotesi di doppio binario su alcuni componenti reddituali. Un ulteriore semplificazione riguarda le modalità di accesso e di applicazione dei regimi di riallineamento.

Sempre nell’ambito dei redditi d’impresa viene ricordato l’articolo 15 del Decreto, sul riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie, l’articolo 16, sul nuovo istituto della scissione mediante scorporo (articolo 2506 del codice civile) e la relativa disciplina fiscale, l’articolo 17 con le modifiche alla disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding e, infine, l’articolo 18 che introduce un nuovo criterio di tassazione per risolvere le difficoltà procedurali del regime fiscale della liquidazione.

Più specificamente, in tema di avvicinamento tra i valori fiscali e quelli contabili, l’articolo 9 del decreto, intervenendo nell’ambito dell’articolo 88, comma 3, lettera b), del Tuir, riduce il doppio binario attraverso la modifica del trattamento tributario dei contributi con natura di sopravvenienze attive. In particolare, osserva il direttore Cristallo, la disposizione tende a uniformare il trattamento fiscale a quello contabile, stabilendo che la loro concorrenza alla determinazione del reddito è effettuata in un’unica soluzione, così come in unica soluzione è prevista la partecipazione degli stessi valori agli utili.

Riguardo, invece, alle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili, l’articolo 10 agisce puntando alla realizzazione di una disciplina omogenea e a un trattamento fiscale omogeneo per tutte le fattispecie relative ai regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di accorpare le disposizioni attualmente collocate in differenti provvedimenti normativi. Le modifiche consentono, in sintesi, di ridurre gli adempimenti (e i relativi oneri amministrativi) delle imprese. La norma individua le ipotesi di cambiamento dei principi contabili dalle quali possono derivare le differenze tra le due tipologie di valori, cui applicare il nuovo riallineamento.

Sotto i riflettori, anche i riallineamenti dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie. L’articolo 12 modifica, infatti, il comma 2-ter dell’articolo 176 del Tuir. La norma, oltre a introdurre un’imposta sostitutiva più in linea con il tax rate ordinario, conferma, precisa il rappresentante dell’Agenzia, come l’opzione per il riallineamento, nella sua nuova formulazione, sia finalizzata, essenzialmente, a ridurre il doppio binario tra valori contabili e fiscali degli asset, con una semplificazione e una riduzione degli oneri amministrativi. Nel dettaglio, è previsto che i maggiori valori siano assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Ires del 18% e a un’imposta sostitutiva dell’Irap del 3%, da versare in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata realizzata l’operazione.

Tra le novità apportate dalla stessa disposizione, è introdotta la possibilità di modifica dell’attività esercitata anche quando il soggetto che ha maturato le perdite acquisisce un’azienda o un ramo di azienda, mentre non costituisce cambiamento dell’attività la mera “immissione” di risorse finanziarie aggiuntive o di singoli beni strumentali. Inoltre, con le modifiche al nuovo articolo 172, comma 7-ter, del Tuir, in materia di fusione societaria, è riconosciuto il principio di libera compensabilità, senza limiti, delle perdite conseguite in periodi d’imposta nei quali le società partecipanti alla fusione erano già appartenenti allo stesso gruppo societario, inteso quale unico soggetto economico.

In tema di operazioni straordinarie, vengono ripercorse le modifiche al regime di riporto delle perdite apportate dall’articolo 15 del decreto.

Attraverso l’articolo 16, inoltre, la disciplina fiscale si allinea al nuovo istituto civilistico della scissione mediante scorporo, introdotto con l’inserimento nel codice civile dell’articolo 2506.1. Nel corso dell’audizione, il rappresentante dell’Agenzia ha analizzato nel dettaglio le varie ipotesi di scissione con scorporo indicando per ognuna la disciplina fiscale applicabile.

Riordinata, con l’articolo 17, la normativa dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazione, tramite la rivisitazione degli articoli 175, 176, 177 e 178 del Tuir. La modifica, in particolare, riguarda i conferimenti minusvalenti.

Cambia, inoltre, sempre con dell’articolo 17, la disciplina per il conferimento di partecipazioni qualificate detenute in società holding. È previsto, nel caso di conferente persona fisica, l’eliminazione del requisito per l’applicazione del comma 2-bis dell’articolo 177 del Tuir di unipersonalità della società conferitaria, prevedendo che, nell’eventualità di conferitaria partecipata, oltre che dal conferente, da altri soggetti, l’applicabilità del regime di realizzo controllato è subordinata alla circostanza che questi siano familiari del conferente.

L’articolo 18, infine, si occupa del regime fiscale della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società. Gli interventi mirano, anche in questo caso, come stabilito dalla delega fiscale, alla massima semplificazione e alla razionalizzazione della disciplina, cercando, in primo luogo di superare le attuali difficoltà procedurali determinazione del reddito degli esercizi compresi nella liquidazione. A tal fine, è riformulato l’articolo 182 del Tuir, la modifica rivede il criterio di tassazione, prevedendo, tra l’altro, salvo determinate eccezioni, che il risultato di ogni esercizio sia determinato in via definitiva anziché in via provvisoria, con applicazione delle regole ordinarie di imposizione.

05Nov

Abbonamenti al trasporto pubblico: faq sulle comunicazioni dati

Il contribuente deve sempre avere la possibilità di esercitare il diritto di opposizione all’invio all’Agenzia dei dati relativi alle spese sostenute. Di conseguenza, è sempre opportuno informare il titolare dell’abbonamento che i dati sono trasmessi alle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. È una delle nuove risposte alle domande più frequenti (Faq) pubblicate oggi, 5 novembre 2024, sul sito dell’Agenzia delle entrate, sulle comunicazioni che devono effettuare gli enti pubblici o gli affidatari del servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale relativamente alle spese per l’acquisto di abbonamenti delle persone fisiche, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Una seconda risposta chiarisce che i dati di spesa devono essere sempre trasmessi se nell’abbonamento venduto, pur essendo assente il nominativo del destinatario, sono comunque riportate le indicazioni a lui riconducibili. Al contrario, se il biglietto non prevede alcun tipo di elemento identificativo del titolare, i relativi dati non dovranno essere inviati in quanto l’azienda non è in possesso di un dato obbligatorio.

L’azienda di trasporto è tenuta all’adempimento sulla comunicazione dei rimborsi anche se i dati di spesa sono stati gestiti da un altro soggetto, ad esempio da un tabaccaio. È la sintesi della risposta alla terza Faq pubblicata oggi.

Infine, la quarta Faq tratta il caso specifico di un abbonamento acquistato a dicembre 2024 e del rimborso parziale della spesa effettuato ad aprile 2025. L’Agenzia precisa che i dati da trasmettere vanno riferiti all’anno d’imposta. Quindi la comunicazione dei dati del 2024 dovrà riportare la spesa (tracciato Record C) mentre la comunicazione dei dati del 2025 dovrà indicare il rimborso (Tracciato Record D) indicando che l’anno di spesa è il 2024.

Ricordiamo che il provvedimento del 4 ottobre 2023 ha definito le regole generali relative all’adempimento in capo ai gestori dei servizi di trasporto pubblico (vedi articolo “Anche gli abbonamenti al bus nella dichiarazione precompilata”).

05Nov

Tax credit cinema e audiovisivo: disponibili nuove liste di beneficiari

Sono pubblicati, sul sito della direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) dieci decreti direttoriali in merito al riconoscimento dei crediti d’imposta per gli investimenti nelle sale cinematografiche e in industrie tecniche, l’eleggibilità culturale e per i videogiochi.

Nel dettaglio, tre decreti sono dedicati ai tax credit relativi ai costi sostenuti per il funzionamento e per gli investimenti nelle sale cinematografiche e a favore delle industrie tecniche:

Cinque decreti sono destinati ai crediti d’imposta riconosciuti all’eleggibilità culturale delle opere, con i risultati delle istruttorie attinenti alle richieste:

  • preventive relative alla produzione cinematografica, alle opere di ricerca e formazione, alla produzione tv/web e alla produzione esecutiva delle opere straniere
  • definitive per la distribuzione nazionale e internazionale, per la produzione cinematografica, tv/web, delle opere di ricerca e formazione, per la produzione esecutiva delle opere straniere, per lo sviluppo e per gli investitori esterni
  • relative all’eleggibilità culturale, anche in relazione al reinvestimento dei contributi automatici, e all’idoneità al credito d’imposta.

I cinque decreti direttoriali contengono l’elenco dei beneficiari e i relativi crediti d’imposta:

Infine, sono due i decreti direttoriali relativi ai videogiochi:

La pubblicazione sul sito Dgca costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta. Di conseguenza i beneficiari non riceveranno tramite Pec le comunicazioni di riconoscimento.

Il beneficio fiscale è utilizzabile con F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dal 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del bonus.

Si precisa che i decreti in esame non contengono le domande per le quali l’istruttoria è ancora in fase di perfezionamento, che faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito della Dg Cinema e Audiovisivo.

04Nov

Sdoganamento centralizzato, i chiarimenti delle Dogane

Con la circolare n. 23/2024, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce le istruzioni operative in merito all’attivazione dello sdoganamento centralizzato all’importazione previsto dall’articolo 179 del Codice doganale dell’Unione (Regolamento (Ue) 952/2013).

La nuova procedura semplificata consente, dietro richiesta degli operatori, di presentare la dichiarazione doganale presso l’ufficio competente dello Stato membro in cui la società è stabilita (ufficio doganale di controllo), mentre la presentazione fisica delle merci viene effettuata in un ufficio doganale di un diverso Stato Ue (ufficio doganale di presentazione). Per applicare la nuova forma semplificata di sdoganamento, il richiedente deve avere lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni (Aeoc).

In concreto, l’ufficio doganale di controllo deve fornire tramite il sistema per lo sdoganamento centralizzato (Cci) i dati relativi della dichiarazione ricevuta dall’operatore all’ufficio di presentazione della merce per l’eventuale svolgimento dei controlli fisici e per consentire l’analisi dei rischi e la riscossione dei tributi nazionali.

La circolare evidenzia che il sistema centralizzato consente di avere come interlocutore un unico ufficio doganale, con conseguente snellimento dei processi di organizzazione interna per lo svolgimento degli adempimenti doganali e velocizzazione della consegna delle merci nel luogo di destinazione o in quello più conveniente dal punto di vista logistico.

Il sistema semplificato, nella sua prima fase di applicazione, iniziata lo scorso 1° luglio, è applicabile soltanto ai regimi di importazione, deposito doganale, perfezionamento attivo e uso finale, con l’utilizzo della sola dichiarazione standard. Sono escluse le merci sottoposte ad accise, le merci unionali movimentate nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali e le merci sottoposte a misure di politica agricola comune. Da dicembre 2024, lo sdoganamento centralizzato sarà esteso anche all’esportazione, seguiranno le ulteriori funzionalità per merci in ingresso nel territorio unionale, di cui l’Adm prevede l’implementazione entro il 2 giugno 2025.