Esattamente tra un mese, il 17 giugno, scade l’acconto IMU sul primo semestre 2024. Il saldo, ovvero l’altro 50% dell’imposta, scadrà il 16 dicembre. Dal 2014, i possessori delle abitazioni principali sono esenti, ad eccezione delle categorie di lusso (A1, A8 e A9). Al contrario, devono versare l’acconto i titolari di immobili e fabbricati diversi dall’abitazione principale, come seconde o terze case vuote o locate, immobili commerciali, terreni e aree fabbricabili.
Acconto IMU: le regole del calcolo
Per calcolare l’acconto IMU, è necessario conoscere la rendita catastale, il moltiplicatore associato alla categoria dell’immobile e l’aliquota stabilita dal Comune (quella del 2024, se già deliberata, altrimenti quella dell’anno precedente). Chi ha bisogno di assistenza può rivolgersi a CAF ACLI, sia in presenza su appuntamento, sia da remoto tramite l’area myCAF. Il calcolo dell’imposta avviene applicando l’aliquota comunale alla rendita immobiliare rivalutata del 5% e poi associata al moltiplicatore di riferimento. I consulenti compileranno poi il modello di pagamento F24 con l’importo dovuto.
Acconto IMU: chi deve pagare
Devono pagare la prima rata i possessori di:
- Abitazioni principali accatastate in A/1, A/8 e A/9 (o il coniuge assegnatario in caso di separazione)
- Fabbricati diversi dall’abitazione principale
- Aree fabbricabili
- Terreni agricoli
Sono tenuti al pagamento anche:
- Titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
- Concessionari di aree demaniali
- Locatari di immobili concessi in locazione finanziaria
Acconto IMU: chi è esonerato
Dal 2023, sono esenti gli immobili occupati, ovvero quelli non utilizzabili né disponibili per cui:
- È stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici
- È stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale a seguito di occupazione abusiva
Le coppie sposate con doppia residenza e domicilio godono della doppia esenzione indipendentemente dal Comune in cui si trovano, a patto che le due case siano rispettive abitazioni dei coniugi.
Altre esenzioni includono:
- Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- Alloggi sociali
- Case assegnate all’ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio
- Case possedute e non locate dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale della carriera prefettizia, per cui non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- Una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non locata o data in comodato d’uso, dai cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all’AIRE, pensionati nei rispettivi Paesi di residenza