18Mag

Esattamente tra un mese, il 17 giugno, scade l’acconto IMU sul primo semestre 2024. Il saldo, ovvero l’altro 50% dell’imposta, scadrà il 16 dicembre. Dal 2014, i possessori delle abitazioni principali sono esenti, ad eccezione delle categorie di lusso (A1, A8 e A9). Al contrario, devono versare l’acconto i titolari di immobili e fabbricati diversi dall’abitazione principale, come seconde o terze case vuote o locate, immobili commerciali, terreni e aree fabbricabili.

Acconto IMU: le regole del calcolo

Per calcolare l’acconto IMU, è necessario conoscere la rendita catastale, il moltiplicatore associato alla categoria dell’immobile e l’aliquota stabilita dal Comune (quella del 2024, se già deliberata, altrimenti quella dell’anno precedente). Chi ha bisogno di assistenza può rivolgersi a CAF ACLI, sia in presenza su appuntamento, sia da remoto tramite l’area myCAF. Il calcolo dell’imposta avviene applicando l’aliquota comunale alla rendita immobiliare rivalutata del 5% e poi associata al moltiplicatore di riferimento. I consulenti compileranno poi il modello di pagamento F24 con l’importo dovuto.

Acconto IMU: chi deve pagare

Devono pagare la prima rata i possessori di:

  • Abitazioni principali accatastate in A/1, A/8 e A/9 (o il coniuge assegnatario in caso di separazione)
  • Fabbricati diversi dall’abitazione principale
  • Aree fabbricabili
  • Terreni agricoli

Sono tenuti al pagamento anche:

  • Titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
  • Concessionari di aree demaniali
  • Locatari di immobili concessi in locazione finanziaria

Acconto IMU: chi è esonerato

Dal 2023, sono esenti gli immobili occupati, ovvero quelli non utilizzabili né disponibili per cui:

  • È stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici
  • È stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale a seguito di occupazione abusiva

Le coppie sposate con doppia residenza e domicilio godono della doppia esenzione indipendentemente dal Comune in cui si trovano, a patto che le due case siano rispettive abitazioni dei coniugi.

Altre esenzioni includono:

  • Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • Alloggi sociali
  • Case assegnate all’ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio
  • Case possedute e non locate dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale della carriera prefettizia, per cui non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
  • Una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non locata o data in comodato d’uso, dai cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all’AIRE, pensionati nei rispettivi Paesi di residenza