23Giu

Investimenti in start up innovative, tax credit a incubatori e acceleratori

È approdato in Gazzetta ufficiale il decreto del 26 maggio 2025 del ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, che contiene le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta riconosciuto agli incubatori e agli acceleratori certificati per gli investimenti effettuati in una o più start up innovative.

L’agevolazione è stata introdotta dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (legge n. 193/2024), che ha disegnato un nuovo corpo di norme sulle start-up e Pmi innovative, idonee, in generale, a favorire l’accesso a finanziamenti e incentivi fiscali (per una panoramica sul decreto, vedi articolo “Start-up e Pmi innovative, in vigore la legge mercato e concorrenza”).

In particolare, l’articolo 32 ha previsto dal 2025 un credito d’imposta in favore degli incubatori certificati (articolo 25 comma 5 Dl n. 179/2012) e degli acceleratori certificati (ossia soggetti che supportano in fase iniziale o successiva lo sviluppo delle start-up, iscritti in una sezione speciale del Registro delle imprese) che effettuano investimenti in start-up innovative, direttamente o tramite organismi  di investimento  collettivo  del risparmio o  altre  società  che investano  prevalentemente  in start-up innovative (società, cioè, che al termine del periodo d’imposta in cui è effettuato l’investimento agevolato detengono tra le immobilizzazioni finanziarie o comunque non per la negoziazione, azioni o quote di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie).

Il beneficio è pari all’8% della somma investita entro il limite massimo di 500mila euro di investimento annuo, che deve essere mantenuto per almeno 3 anni, pena la decadenza dall’agevolazione con obbligo di restituzione di quanto fruito. Il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2025, entro i limiti agli aiuti de minimis previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023.

Il decreto aveva demandato a un decreto attuativo i criteri e le modalità per l’applicazione e la fruizione del credito d’imposta, ora definiti con il decreto interministeriale dello scorso 26 maggio.

Come accedere al credito d’imposta
La procedura per accedere al beneficio è indicata all’articolo 8 del decreto. In particolare, prima  di effettuare l’investimento, i soggetti interessati devono presentare al soggetto gestore Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa spa) un’apposita richiesta, in cui devono essere indicati per ciascun anno:

  • l’ammontare e le caratteristiche dell’investimento che intendono effettuare
  • gli elementi identificativi della start-up innovativa destinataria dell’investimento e, in caso di investimento indiretto, dell’organismo di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative
  • la data presunta dell’investimento
  • l’importo del  credito d’imposta richiesto.

Un apposito bando ministeriale stabilirà sia la data di apertura per la presentazione delle domande sia la procedura da seguire, ma anche le modalità di verifica e di comunicazione degli esiti ai beneficiari con l’indicazione del credito fruibile.

Alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo, specifica il decreto, i soggetti richiedenti devono essere regolarmente costituiti e iscritti e attivi nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese (articolo 25 comma 8 dl n. 179/2012), non essere sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie né essere destinatari di sanzioni interdittive o trovarsi in altre condizioni di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche.

Come fruire del credito d’imposta
I beneficiari potranno utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione e solo dopo l’effettiva realizzazione dell’investimento.

Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stato riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Il credito d’imposta è concesso ai sensi del regolamento de minimis, con le esclusioni settoriali e nei limiti di massimale previsti anche per impresa unica. Inoltre il decreto specifica che può essere cumulato con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato ed elenca tutti i casi di decadenza dall’agevolazione. 

20Giu

Premiate a Cagliari le scuole vincitrici del concorso “Fisco e scuola”

Qual è l’età giusta per cominciare a parlare di contribuzione comune, di solidarietà sociale, di evasione, in una parola, di Fisco? Quanto i bambini delle elementari potranno interiorizzare questi concetti “da grandi”? È la domanda (e la scommessa) che ogni anno la Direzione regionale della Sardegna fa con sé stessa da ventuno anni, invitando anche le scuole primarie alla partecipazione al progetto “Fisco e scuola”. Una scommessa sempre vincente, come dimostrano gli elaborati prodotti per il concorso collegato al progetto di educazione alla cittadinanza consapevole, nella categoria riservata ai più piccoli.

Come ogni anno, infatti, il progetto “Fisco e scuola per seminare legalità” in Sardegna si è chiuso con la cerimonia di premiazione, delle scuole vincitrici del concorso, una per ogni grado di istruzione, presso la Direzione regionale. L’occasione si è trasformata in una grande festa, animata dai giovani concorrenti cha hanno presentato i loro lavori.

Il 30 maggio scorso, Pietro De Sensi, Direttore regionale della Sardegnaha premiato gli elaborati che meglio hanno rappresentato il messaggio sulla legalità fiscale promosso da “Fisco e scuola per seminare legalità”.

I vincitori

  • Per le scuole primarie, il premio è andato al Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari che si è distinto con le filastrocche “Cambia disco sul Fisco” e “L’evasore”, scritte dagli alunni delle classi V A e V B
  • Per le scuole secondarie di primo grado, la classe II B del “Grazia Deledda” – Istituto Comprensivo 3-4 di Oristano ha trionfato con il podcast “Tassa e passa” che con il linguaggio proprio dei moderni giochi di carte, in meno di un minuto, ha promosso il corretto comportamento fiscale ricevendo anche una menzione speciale per la sua originalità e il forte valore educativo.
  • Per quanto concerne le scuole secondarie di secondo grado la vittoria è andata all’’Istituto di Istruzione Superiore “G.A. Pischedda” di Bosa per l’elaborato realizzato consistente nell’ inserto “La legalità fiscale” della rivista “Economy News”, ideata dalla classe III E. Impossibilitato a partecipare alla premiazione in Direzione regionale per difficoltà organizzative, la classa ha comunque ricevuto il riconoscimento il successivo 5 giugno presso la sede dell’istituto, dai colleghi della Direzione provinciale di Nuoro.

Un lavoro di squadra
L’evento in Direzione regionale ha visto la partecipazione dei colleghi che hanno messo a disposizione il proprio tempo e la propria professionalità portando nelle classi il messaggio del progetto. Insieme a loro, era presente anche il personale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) che da ormai quattro anni ha unito le proprie forze in una collaborazione sempre più organica, completando l’offerta formativa con la propria visione e sensibilità.

Non è mancata, infine, la voce dell’Ufficio scolastico regionale, rappresentato dal referente per l’educazione civica, la cittadinanza e la legalità, che fin dagli esordi del progetto (anno scolastico 2004/2005) promuove il progetto in tutti gli istituti della regione. Questi ha evidenziato come la collaborazione tra le due amministrazioni sia solida e promettente, come confermato dal numero sempre crescente di adesioni.

Un progetto in crescita
Nell’anno scolastico 2024/2025, infatti, il progetto “Fisco e scuola per seminare legalità” ha visto la partecipazione di 21 istituti scolastici di ogni ordine e grado e di tutte le province della Sardegna, coinvolgendo oltre 1.500 alunni attraverso più di quaranta iniziative.

La giornata si è conclusa con la consegna degli attestati e di un piccolo pensiero a tutti i giovani partecipanti e suggellata con un rinfresco offerto dall’Area di staff della Direzione regionale, con l’augurio di ritrovarsi anche il prossimo anno.

di

Nicola Grandesso Silvestri

19Giu

A pranzo con il 730 precompilato: un webinar per i contribuenti

Appuntamento per il 23 giugno alle ore 13 con tutti i cittadini interessati alla dichiarazione precompilata. I funzionari dell’Agenzia delle entrate della Lombardia, in collegamento tramite la piattaforma Teams, illustreranno i passaggi principali per accedere, compilare ed inviare in autonomia la dichiarazione 730 precompilata. Tratteranno inoltre le principali novità del 2025 e condivideranno le risposte alle domande più frequenti.

Come partecipare al webinar A pranzo con il 730 precompilato
E’ possibile partecipare ai webinar cliccando al seguente link da computer o app per dispositivi mobili. Il webinar sarà a partecipazione libera fino al raggiungimento della capienza massima.

Come accedere alla dichiarazione
Nell’Area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate è possibile accettare il modello 730 precompilato oppure modificarlo, fino al 30 settembre per il modello 730, e fino al 31 ottobre per il modello Redditi. I lavoratori dipendenti e pensionati possono utilizzare la modalità di compilazione semplificata del 730, migliorata nelle funzionalità. Grazie al percorso guidato e semplificato è possibile modificare o aggiungere i propri dati, che verranno riportati in automatico nei righi corretti della dichiarazione dei redditi senza la necessità di consultare le istruzioni per la compilazione dei vari quadri/righi/colonne del modello 730.

Per informazioni o assistenza è possibile consultare la guida dedicata oppure collegarsi al sito  https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it o chiamare il numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso (06 97617689 da cellulare).

Consulta La locandina  

19Giu

Modello dichiarativo 730/2025, l’Agenzia chiarisce un nuovo dubbio

Dove trova posto nel 730/2025 l’eccedenza dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria indicata nel rigo RX20, colonna 5, del modello Redditi Pf 2024? La somma, chiarisce una faq pubblicata oggi sul sito dell’Agenzia, deve essere esposta nel rigo F3, colonne 3 e 4, del 730/2025 e se nel modello è presente anche un solo dato nel quadro T, nel rigo T111.

La risposta spiega che nel modello 730/2025 le eccedenze d’imposta emerse dall’annualità precedente sono, di regola, indicate nella “Sezione III-A – Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione”. In particolare, i dati del surplus relativo all’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria esposti al rigo RX20, colonna 5, del modello REDDITI PF 2024, trovano spazio nel rigo F3, colonne 3 e 4 del 730.

Tuttavia, in presenza anche di un solo dato nel quadro T del modello 730, la somma dovrà essere indicata nel rigo T111.

18Giu

Agevolazioni dichiarazione 2025, online la raccolta di guide a tema

Pubblicata sul sito delle Entrate, nell’apposita sezione, la raccolta di guide “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025”. La pubblicazione è dedicata a vari argomenti, utili a cittadini e operatori del settore, come ritenute, oneri detraibili e deducibili, crediti di imposta, erogazioni liberali e detrazioni edilizie, con i riferimenti alla normativa in vigore e ai chiarimenti forniti dai documenti di prassi, da utilizzare nei modelli dichiarativi Redditi/2025 e 730/2025.

La guida si compone di una parte generale e 12 capitoli ognuno dei quali tratta una macroarea. Uno strumento utile sia a Caf e professionisti sia agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.

Nella parte generale della guida sono trattati il visto di conformità, la dichiarazione rettificativa in caso di errori, la conservazione delle dichiarazioni, la corrispondenza dei redditi indicati, deduzioni e detrazioni, versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza. Ampio spazio è dedicato ai documenti che il contribuente deve esibire, oggetto di successiva verifica da parte di Caf e professionisti abilitati, in caso di visto di conformità. All’interno della guida è presente, inoltre, un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dai contribuenti per provare l’esistenza dei requisiti utili per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o crediti d’imposta.

Seguono poi 12 capitoli, ognuno dei quali approfondisce un’area tematica. Di seguito l’elenco per ognuno degli argomenti trattati:

18Giu

Tax credit cinema: nuova chance per ripresentare le richieste

Sul sito della Direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura sono stati pubblicati due avvisi in cui si comunica, rispettivamente, la riapertura straordinaria della sessione per la presentazione delle domande del credito d’imposta relativo al funzionamento delle sale cinematografiche, e la riapertura della sessione per richiedere il tax credit destinato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva.

In particolare, una prima comunicazione riguarda la sessione ricognitiva per la presentazione delle domande del credito d’imposta in merito al funzionamento delle sale cinematograficheGli operatori del settore potranno presentare le domande, tramite la piattaforma Dgcol, dal 16 giugno fino al 23 giugno. La misura riguarda i costi di funzionamento sostenuti nell’anno 2024. Restano valide tutte le informazioni già comunicate con l’avviso del 29 aprile 2025, che forniscono dettagli utili per la corretta presentazione delle domande.

La seconda comunicazione interessa la riapertura della sessione per la presentazione delle richieste del credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva sulla base del decreto n. 225/2024, come modificato e integrato dalle nuove disposizioni contenute nel decreto “correttivo” n. 141 del 22 aprile 2025.

In particolare, sarà possibile presentare, alternativamente:

  • dal 18 giugno 2025 e fino alla data di scadenza, che sarà comunicata con successivo avviso, le richieste di credito d’imposta per le quali il richiedente intende avvalersi delle disposizioni del Dl n. 225/2024, comprensivo delle modifiche apportate dal decreto correttivo
  • dal 18 giugno 2025 al 28 luglio2025, le richieste di credito d’imposta per le quali il richiedente intende avvalersi della “disciplina transitoria”, che consente l’applicazione del decreto n.70/2021 e successive modifiche (fermo restando il versamento delle spese istruttorie), in relazione alle opere per le quali, alla data del 14 agosto 2024alternativamente:
    1. erano stati stipulati contratti, aventi data certa, con fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero con distributori cinematografici
    2. erano state realizzate almeno quattro settimane consecutive di riprese ovvero il cinquanta% delle giornate di lavorazione.

Si precisa che coloro che hanno già presentato una richiesta di credito d’imposta nel corso della sessione anno 2024 e intendono ripresentare una nuova domanda per avvalersi della “disciplina transitoria”, che consente l’applicazione del decreto n.70/2021 e successive modifiche, dovranno indicare in fase di compilazione, nell’apposita sezione, il codice della domanda già presentata che intendono sostituire. Non saranno dovute ulteriori spese istruttorie, ma si dovrà allegare alla nuova domanda la ricevuta del versamento già effettuato.

17Giu

Dichiarazione precompilata, al via gli incontri online con i contribuenti

Illustrare ai contribuenti la dichiarazione precompilata 2025, le modalità per visualizzarla, eventualmente modificarla o integrarla e, infine, inviarla in autonomia. È questo l’obiettivo di due webinar gratuiti organizzati dall’Agenzia delle entrate del Molise per il 24 giugno e il 3 luglio 2025, dalle 15,30 alle 17 e aperti a tutti i cittadini della regione.

Quali informazioni verranno fornite
Nel corso degli incontri, i funzionari dell’Agenzia delle entrate spiegheranno come accedere al servizio online, come modificare o integrare i dati presenti nella dichiarazione predisposta dall’Amministrazione finanziaria e come procedere con l’invio. Saranno, inoltre, presentate le principali novità e le scadenze per il 2025.

Ecco come partecipare
Per prendere parte agli incontri è sufficiente collegarsi alla piattaforma Teams tramite il link indicato nella locandina pubblicata nella sezione “Avvisi” del sito della direzione regionale dell’Agenzia delle entrate del Molise.

17Giu

Credito d’imposta Transizione 4.0, al via le comunicazioni preventive

Da oggi alle 14, le imprese possono presentare il modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati nel 2025 (o fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento). L’agevolazione ha un limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro, fissato dalla scorsa legge di Bilancio e l’ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse.

Le comunicazioni vanno presentate, utilizzando l’apposito modello editabile, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del Gestore dei servizi energetici (Gse), accessibile con Spid.

A fissare il via e le regole di invio, il decreto direttoriale di apertura della piattaforma informatica 4.0 pubblicato ieri, 16 giugno 2025. Il decreto di ieri apporta inoltre alcune modifiche al decreto direttoriale del 15 maggio 2025, che aveva fornito le istruzioni generali sul nuovo meccanismo di prenotazione del credito d’imposta (vedi articolo Investimenti in beni strumentali 4.0, il decreto per accedere al credito).

Nello specifico, le nuove indicazioni riguardano le modalità di compilazione dei modelli di comunicazione per l’acquisizione di beni tramite leasing finanziario e precisano i termini procedurali per l’adeguamento alle nuove disposizioni: in particolare, le imprese che hanno già presentato comunicazioni con il precedente modello del decreto del 24 aprile 2024 avranno 30 giorni dalla data di apertura della piattaforma per conformarsi alle nuove modalità, preservando la priorità nell’ordine cronologico di prenotazione delle risorse.

Il processo di prenotazione
L’accesso al credito d’imposta prevede tre fasi:

  1. Comunicazione preventiva: l’impresa deve trasmettere una comunicazione preventiva entro il 31 gennaio 2026, indicando gli investimenti previsti e il relativo credito d’imposta. L’ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse.
  2. Conferma dell’acconto: entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l’impresa deve inviare una seconda comunicazione che attesti il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento.
  3. Comunicazione di completamento: al termine degli investimenti, l’impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, oppure entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.

In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.

Chi ha già comunicato con il vecchio modello
Per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il decreto prevede un percorso specifico:

  1. Mantenimento dell’ordine cronologico: ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro 30 giorni a partire dal 17 giugno 2025 le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva;
  2. Comunicazioni successive: le imprese devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.
  3. Conseguenze del mancato adeguamento: le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal decreto del 24 aprile 2024.

Monitoraggio e fruizione
Il Mimit invia, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal ministero all’Agenzia delle entrate.

Investimenti esclusi dalla prenotazione
Per gli investimenti completati nel 2024 e per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024. In particolare, il modello va inviato:

  • sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024;
  • esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.

Piattaforma Gse
Nella piattaforma, previa registrazione all’Area Clienti, l’utente potrà accedere all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” e, selezionando la tipologia di investimento, compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d’imposta.
Vai alla Piattaforma GSE”

Il Mimit ricorda che:

  • dal 18 maggio 2024 è stata disabilitata la modalità di invio dei moduli tramite pec
  • sui moduli deve necessariamente essere apposta la firma elettronica qualificata da parte del rappresentante legale o di uno dei rappresenti Legali, il cui certificato digitale deve essere in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID
  • il sistema per la compilazione dei moduli (Sias) è ottimizzato per browser Chrome, Firefox e IE10 ma supporta, per l’apertura e la compilazione dei pdf, esclusivamente Adobe Reader 9.1 e superiori. Se richiesto, sarà necessario autorizzare l’esecuzione di Javascript.

Le richieste di supporto potranno essere inviate attraverso il portale Assistenza Clienti del Gse, compilando il form Richiedi Supporto.

17Giu

Superbonus 2023 in dieci rate, come modificare la rateazione

La legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 56, lettera b), legge n. 207/2024), ha introdotto la possibilità di ripartire in dieci rate annuali di pari importo, invece delle quattro originariamente previste, le spese relative a interventi rientranti nel Superbonus, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. 

I contribuenti che lo scorso anno hanno presentato il modello 730/2024 o Redditi 2024, che intendono avvalersi di questa opportunità, dovranno presentare un modello Redditi 2024 – integrativo. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al Dpr n. 322/1998, tale possibilità è tuttavia “a tempo”, in quanto, la presentazione della dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2023 dovrà necessariamente avvenire entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024 (31 ottobre 2025 per le persone fisiche e per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta a seguito della rideterminazione della rateazione (in quanto si allunga il periodo, ma si riduce la quota annuale del beneficio) deve essere versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024 (30 giugno 2025 per le persone fisiche e per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Il quadro normativo
Disciplinato dall’articolo 119 del Dl n. 34/2020, il Superbonus prevede una rateizzazione “spalmata” in cinque rate annuali per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e in quattro rate annuali per quelle sostenute 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. L’articolo 4-bis del Dl n. 39/2024 ha stabilito invece la ripartizione in dieci rate annuali delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024.
Tuttavia, per le spese sostenute nel 2022, l’articolo 2, comma 3-sexies, del Dl n. 11/2023, aveva già riconosciuto ai contribuenti la possibilità, su opzione irrevocabile da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, di ripartire in dieci rate annuali di pari importo, la detrazione spettante per tali spese.
Nella stessa direzione si colloca l’articolo 1, comma 56, lettera b), della legge di bilancio 2025 che, se da un lato rende omogeneo il periodo di rateizzazione delle spese Superbonus (come detto dieci anni per l’anno 2024 e, su opzione, anche per il 2022 e per il 2023), dall’altro supplisce a necessità di ordine pratico, rispondendo, ad esempio, alle esigenze dei contribuenti “incapienti” o di coloro che prevedono una diminuzione dell’imposta lorda negli anni a venire e che, quindi, con la ripartizione in quattro rate potrebbero non fruire in misura piena delle detrazioni previste per gli interventi Superbonus.

Come avvalersi dell’opzione per le spese sostenute nel 2023
Nella sezione del sito Internet relativa ai modelli “targati” 2024, relativi all’anno d’imposta 2023, sono disponibili i modelli e le istruzioni aggiornate a questa novità, unitamente ai programmi per la compilazione e il controllo della dichiarazione dello scorso anno (versione 1.5.0 del 12 giugno 2025).

Il contribuente persona fisica, nel Frontespizio del modello Redditi Pf 2024 – integrativo, nella sezione “Tipo di dichiarazione”, compila la casella “Dichiarazione integrativa” indicando il codice 1, mentre, nel quadro RP dovrà, a seconda delle sezioni interessate, barrare:

  • la colonna 8A (Opzione 2023) dei righi da RP41 a RP47, se la spesa è relativa a interventi di recupero del patrimonio edilizio e altri interventi (tra cui anche il Sisma bonus) da indicare nella sezione III A del quadro RP
  • la colonna 5A, oppure 12A in caso di benefici derivanti da partecipazioni societarie, (Opzione 2023) del rigo RP56, se la spesa è relativa a interventi relativi alle “colonnine di ricarica” da indicare nella sezione III C del quadro RP
  • la colonna 7A (Opzione 2023) dei righi da RP61 a RP64, se la spesa è relativa a interventi di Eco bonus da indicare nella sezione IV del quadro RP.

I soggetti Ires dovranno indicare nei modelli Redditi Sc/Enc 2024, a seconda delle sezioni interessate del quadro RS, il valore “10”:

  • nella colonna 6A dei righi da RS150 a RS151, se la spesa è relativa a interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche (Sisma bonus)
  • nella colonna 4A o 5A, rispettivamente, dei righi RS420 o RS421, se la spesa è relativa a interventi relativi alle “colonnine di ricarica”
  • nella colonna 6 dei righi da RS501 a RS512, se la spesa è relativa a interventi di Eco bonus.

L’eventuale maggiore imposta che dovesse scaturire dalla dichiarazione integrativa a causa della minore detrazione deve essere versata entro il 30 giugno 2025 tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 4001 per l’Irpef e i codici 3801 e 3844 rispettivamente per le addizionali regionali e comunali all’Irpef (per i soggetti Ires va utilizzato il codice tributo 2003). L’esonero di sanzioni e interessi riguarda esclusivamente la maggiore imposta dovuta derivante dall’esercizio dell’opzione in commento.

14Giu

Autotrasportatori: il Mef stabilisce le deduzioni forfetarie 2024

Il ministero dell’Economia e delle Finanze, con un comunicato diffuso oggi, 13 giugno 2025, ha definito, nella misura di 48 euro, le agevolazioni riguardo alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2024. 

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

In merito alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate ha precisato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri Rf e Rg dei modelli Redditi 2025 Pf e Sp, utilizzando nel rigo Rf55 i codici 43 e 44 e nel rigo Rg22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.