09Giu

Disponibile sul sito della direzione generale Cinema e audiovisivo (Dgca) del ministero della Cultura, il decreto n. 141/2025 del ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, riguardo le disposizioni correttive al decreto n. 225/2024 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva.

Come presentare le domande
Contestualmente alla pubblicazione del decreto, la direzione generale Cinema e audiovisivo fornisce le informazioni relative alla procedura di presentazione delle domande sulla piattaforma telematica Dgcol:

  • la sessione per la presentazione delle richieste preventive e definitive del credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, attualmente in corso, consentirà unicamente il completamento delle domande già aperte in piattaforma, che dovrà avvenire entro le 23:59 del 15 giugno 2025.
  • a conclusione delle necessarie attività di aggiornamento della piattaforma, il 18 giugno 2025 si procederà alla riapertura della sessione per la presentazione delle richieste di credito d’imposta, come previsto dal decreto n. 225/2024 modificato e integrato dalle nuove disposizioni contenute nel decreto correttivo.

In particolare, sarà possibile presentare, alternativamente:

  • le richieste di credito d’imposta per le quali il richiedente intende avvalersi delle disposizioni di cui al decreto n. 225/2024, comprensivo delle modifiche apportate dal decreto correttivo
  • le richieste di credito d’imposta per le quali il richiedente intende avvalersi della “disciplina transitoria”, che consente l’applicazione del decreto n. 70/2021 e successive modifiche, in relazione alle opere per le quali, alla data del 14 agosto 2024, alternativamente: erano stati stipulati contratti, aventi data certa, con fornitori di servizi di media audiovisivi o con distributori cinematografici; erano state realizzate almeno quattro settimane consecutive di riprese o il 50% delle giornate di lavorazione. in entrambi i casi resta fermo l’obbligo del versamento delle spese istruttorie.